§ 6.2.353 - Direttiva 19 maggio 2015, n. 996.
Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:19/05/2015
Numero:996


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 6.2.353 - Direttiva 19 maggio 2015, n. 996.

Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/49/CE, ai sensi del suo articolo 1, mira a definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale. A tal fine gli Stati membri determinano l'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri, garantiscono l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e adottano piani d'azione in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

(2) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/49/CE, gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici (Lden e Lnight) di cui all'allegato I di tale direttiva per l'elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica a norma dell'articolo 7.

(3) A norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/49/CE, i valori dei descrittori acustici (Lden e Lnight) sono stabiliti secondo i metodi di determinazione definiti nell'allegato II di tale direttiva.

(4) A norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/49/CE, la Commissione definisce metodi comuni per la determinazione degli indicatori acustici Lden e Lnight mediante revisione dell'allegato II.

(5) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/49/CE, gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche siano elaborate entro il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2012, e successivamente riesaminate e, se necessario, modificate almeno ogni cinque anni.

(6) La direttiva 2002/49/CE stabilisce che i piani d'azione devono basarsi su mappe acustiche strategiche. Le mappe acustiche strategiche sono elaborate avvalendosi dei metodi comuni di determinazione se tali metodi sono stati adottati dagli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri possono usare altri metodi per elaborare le misure volte ad affrontare le priorità individuate utilizzando i metodi comuni, nonché per valutare altre misure nazionali volte a prevenire e ridurre il rumore ambientale.

(7) Nel 2008 la Commissione ha avviato lo sviluppo del quadro metodologico comune per la determinazione del rumore nell'ambito del progetto «Metodi comuni per la valutazione del rumore nell'UE» («CNOSSOS-EU») sotto la guida del Centro comune di ricerca (JRC). Il progetto è stato realizzato in stretta consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e in collaborazione con altri esperti provenienti dagli Stati membri. I risultati sono stati pubblicati nella relazione di riferimento relativa a CNOSSOS-EU del JRC.

(8) L'allegato della presente direttiva della Commissione stabilisce i metodi di determinazione comuni. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2018.

(9) I metodi di determinazione previsti nell'allegato di tale direttiva devono, ai sensi del suo articolo 2, punto 1, essere adottati entro il 31 dicembre 2018 e fino a tale data gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, possono continuare a utilizzare i metodi di determinazione esistenti che hanno precedentemente adottato a livello nazionale.

(10) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2002/49/CE, la Commissione adatta l'allegato II al progresso tecnico e scientifico.

(11) A parte l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/49/CE, la Commissione si impegna a modificare l'allegato in base all'esperienza maturata dagli Stati membri.

(12) I metodi di determinazione comuni devono anche essere utilizzati ai fini di altri atti legislativi dell'UE, laddove tali atti facciano riferimento all'allegato II della direttiva 2002/49/CE.

(13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 2002/49/CE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L'allegato II della direttiva n. 2002/49/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO

Metodi di determinazione dei descrittori acustici

(Di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/49/CE)