§ 6.5.13 - L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.
Disciplina dei beni regionali - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:19/12/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 5.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 7.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 8.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 9.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 10.  Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 11.  Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 12.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e disposizione transitoria


§ 6.5.13 - L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Disciplina dei beni regionali - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10

(B.U. 19 dicembre 2016, n. 376)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è sostituito dal seguente:

"5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonché i criteri di trasparenza di cui all'articolo 15."

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

"5 ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione.

5 quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

5 quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5 bis e del piano di cui al comma 5 ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni può esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si dà per acquisito."

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili e immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione dello stato patrimoniale.".

2. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:

"f) il valore calcolato in base al disposto di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);".

3. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole "a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 e dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I beni concessi ai sensi dei commi 3 e 4 non possono essere oggetto di sub locazione.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente:

"1 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo in cui sono evidenziate, oltreché l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente:

a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato;

b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente:

"2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.".

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

3. Non si richiede la verifica di congruità di cui al comma 2 bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale e i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In tale caso l'acquirente comunica alla Regione l'avvenuta attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruità del prezzo.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.".

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa.

3 ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà.

3 quater. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3 bis e 3 ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti.".

4. Il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4 ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all'articolo 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come interpretato dall'articolo 11-quinquies, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".

5. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

"4 quater. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4 ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione.".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.".

 

     Art. 10. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

 

     Art. 11. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Forme di pubblicità

1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:

a) nella gestione dei beni immobili;

b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;

c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.

3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e disposizione transitoria

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000, è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.".

3. Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.