§ 2.1.166 - L.R. 8 giugno 2016, n. 15.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:08/06/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Misure urgenti in materia di semplificazione)
Art. 2.  (Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1994, n. 32 e 24 dicembre 2003, n. 28)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.166 - L.R. 8 giugno 2016, n. 15.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione.

(B.U. 9 giugno 2016, n. 36)

 

Art. 1. (Misure urgenti in materia di semplificazione)

1. Al fine di semplificare le procedure di nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, in coerenza con la normativa nazionale e in attesa dell’emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), l’articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così modificato:

a) il comma 5 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3 bis, comma 3 del decreto legislativo 502/1992, iscritti nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.”;

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 9 le parole “espletamento delle procedure” sono sostituite dalle seguenti “aggiornamento dell’elenco”;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Tutti gli atti della Commissione di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile.”.

2. Al comma 10 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) la parola “sei” è sostituita dalla seguente “nove.”.

 

     Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1994, n. 32 e 24 dicembre 2003, n. 28)

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

2. All’articolo 35 della legge regionale 32/1994 è aggiunto il seguente comma:

“7 ter. La Giunta regionale relaziona il Consiglio, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dei programmi, sul conseguimento degli obiettivi di salute, assistenziali ed economici delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, con particolare riferimento agli indicatori relativi all’andamento del deficit, dei contenziosi, della migrazione sanitaria e dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e ospedaliere.”.

3. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 32/1994 è aggiunto il seguente:

“Art. 35 bis (Sistemi di controllo e sanzioni per i direttori generali delle Aziende sanitarie)

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Campania esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse Aziende nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dell’equilibrio economico-finanziario attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l’esame delle relazioni trimestrali dei Collegi dei revisori dei conti delle singole Aziende sanitarie e ospedaliere.

3. In caso di mancato rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell’incentivo di cui all’articolo 3bis, comma 6 del decreto legislativo 502/1992 previsto per gli organi delle Aziende sanitarie: direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nella misura complessiva di tale compenso.

4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale provvede, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, alla contestuale revoca dei direttori interessati.”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.