§ 5.1.140 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 25.
Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/12/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità generali
Art. 2.  Procedimento
Art. 3.  Soggetti beneficiari
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5.  Disposizioni di urgenza


§ 5.1.140 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 25.

Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate

(B.U. 2 dicembre 2016, n. 46)

 

Art. 1. Finalità generali

1. La Regione Basilicata, nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125 fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle Aziende Sanitarie e delle strutture ospedaliere, coordina e promuove l'utilizzo all'estero, con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie e dalle strutture ospedaliere, nonché, mediante eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate operanti nel territorio regionale [1].

 

     Art. 2. Procedimento

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, per mezzo dei propri dipartimenti, acquisisce l'elenco dei beni dismessi delle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e dalle strutture sanitarie private accreditate, contenente altresì una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicazione, curandone l'aggiornamento almeno semestrale, sulla base delle segnalazioni delle suddette strutture.

2. Le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e le strutture private accreditate conservano tali beni per 6 mesi dalla trasmissione dell'elenco alla Regione o dall'iscrizione successiva.

3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano al dipartimento competente, apposita richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.

4. Il dipartimento esamina le richieste pervenute e, sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell'ordine di presentazione, comunica l'esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.

5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare al dipartimento regionale l'avvenuta consegna del bene.

6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.

7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.

8. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1:

a) il comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;

b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lucane;

c) [le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987,  n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via sviluppo) operanti sul territorio regionale] [2];

d) le Onlus, gli Enti morali, gli Enti ecclesiastici riconosciuti e le Associazioni senza fini di lucro, operanti nel territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Disposizioni di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[2] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.