§ 69.3.102 - L. 16 giugno 2016, n. 115.
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:16/06/2016
Numero:115


Sommario
Art. 1. 


§ 69.3.102 - L. 16 giugno 2016, n. 115.

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale [1].

(G.U. 28 giugno 2016, n. 149)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 2016, n. 152.