§ 57.11.689 - D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:04/04/2016
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Abilitazione scientifica nazionale
Art. 4.  Criteri di valutazione
Art. 5.  Sedi delle procedure
Art. 6.  Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
Art. 7.  Operazioni di sorteggio
Art. 8.  Lavori delle commissioni
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali


§ 57.11.689 - D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(G.U. 6 giugno 2016, n. 130)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

     Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, così come modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

     c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;

     e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;

     f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;

     g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

     h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

     i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

     l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;

     m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;

     n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;

     o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle università italiane;

     p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

 

     Art. 2. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

 

     Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale

     1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno.

     2. Il decreto di cui comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane.

     3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di sei anni dalla pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.

     4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.

     5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

 

     Art. 4. Criteri di valutazione

     1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:

     a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;

     b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

     c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonchè la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;

     d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

     2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.

     3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.

 

     Art. 5. Sedi delle procedure

     1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista è formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede.

     2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

     4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle università non statali legalmente riconosciute.

 

     Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia

     1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, è avviato, con la medesima modalità di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.

     2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

     3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.

     4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.

     5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

     6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.

     7. È fatto divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'università di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'università di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

     8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.

     9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.

     10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

     11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero.

     13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni.

     14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero.

 

     Art. 7. Operazioni di sorteggio

     1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:

     a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;

     b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato con la minore età anagrafica.

     2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalità previste dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti, procedendo, a parità di numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di proporzionalità e della rappresentanza già assicurato nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo, a parità di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti procedendo, a parità di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione è completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase è eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione.

     3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o più commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.

     4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi è sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.

     5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.

     6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalità di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

 

     Art. 8. Lavori delle commissioni

     1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori.

     2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonchè alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.

     3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura [1].

     4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.

     5. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione.

     6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.

     7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, è facoltà degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri.

     8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, della legge.

     9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

     2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

     3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di trenta giorni dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Per un'ulteriore proroga, vedi l'art. 6 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.