§ 51.4.156 - D.Lgs. 15 settembre 2016, n. 184.
Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:15/09/2016
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 2.  Modifiche al codice di procedura penale
Art. 3.  Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Art. 4.  Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 51.4.156 - D.Lgs. 15 settembre 2016, n. 184.

Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari.

(G.U. 3 ottobre 2016, n. 231)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B alla predetta legge;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto attua la direttiva n. 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

 

Capo II

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

 

     Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale

     1. All'articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;

     b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».

 

     Art. 3. Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale

     1. All'articolo 29, comma 4, lettera c), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione».

 

     Art. 4. Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.»;

     b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.