§ 41.7.359 - D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:23/05/2016
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274


§ 41.7.359 - D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).

(G.U. 15 giugno 2016, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

     Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;

     Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

     1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), sono apportate le seguenti integrazioni:

     a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»;

     b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente:

     «3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.»;

     c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

     «3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».