§ 40.5.188 - D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141.
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:18/07/2016
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 2.  Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 4.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 5.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 7.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 8.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9.  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 10.  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 11.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12.  Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 13.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 40.5.188 - D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141.

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

(G.U. 25 luglio 2016, n. 172)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

     Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

     Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

     Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;

     Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;

     b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;»;

     c) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;»;

     d) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»;

     e) al comma 2, la lettera i), è sostituita dalla seguente: «i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;»;

     f) al comma 2, la lettera l), è soppressa;

     g) al comma 2, lettera t), le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

     h) al comma 2, lettera u), le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

     i) al comma 2, la lettera gg), è sostituita dalla seguente: «gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»;

     j) al comma 2, dopo la lettera qq) è inserita la seguente: «qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

     2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'ultima riga della tabella:

     i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse;

     ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformità al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;

     b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonchè complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.

     4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:

     a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;

     b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.»;

     c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attività di misura», sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura»;

     b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» è sostituita con la seguente: «di fornitura» e dopo le parole «di utilizzo dell'energia», sono aggiunte le seguenti: «e sulle relative fasce temporali»;

     c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali» è sostituita con la seguente: «di fornitura»;

     d) al comma 3, le parole: «tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole: «tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea»;

     e) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;

     f) al comma 3, lettera c), dopo le parole «i contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura»;

     g) al comma 3, lettera d), dopo la parola «contatore», sono aggiunte le parole: «di fornitura»;

     h) al comma 4, le parole: «dell'energia elettrica e del gas naturale», sono soppresse. Seguentemente dopo le parole «dei contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;

     i) al comma 5:

     i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unità immobiliare». Seguentemente le parole «di ciascun centro di consumo individuale», sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime»;

     ii. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»;

     iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»;

     iv. la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;»;

     v. la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonchè per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;

     j) al comma 6, le parole «ed economicamente giustificato» sono eliminate;

     k) al comma 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonchè nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonchè indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;

     l) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 17, lettera a), le parole «comma 3» sono sostituite con le seguenti: «comma 1».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi»;

     b) al comma 2, le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

     c) al comma 3, le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e dopo le parole: «e alle disposizioni del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: «b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilità accertate.».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     b) al comma 2, la parola «individuali» è sostituita con le parole: «di fornitura»;

     c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;

     d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercente l'attività di misura». Conseguentemente la parola «individuali» è sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «soggetta» è sostituita dalla seguente: «soggetto»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.»;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.»;

     g) il comma 8 è sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

     1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la lettera «c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.».

 

     Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.