§ 34.2.86 - L. 14 luglio 2016, n. 131.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:14/07/2016
Numero:131


Sommario
Art. 1. 


§ 34.2.86 - L. 14 luglio 2016, n. 131.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

(G.U. 15 luglio 2016, n. 164)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato [1]

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2016, N. 67

 

     All'articolo 1, comma 8, le parole: «euro 69.799.938» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70.305.952» e dopo le parole: «n. 198» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica».

     All'articolo 2, comma 9, le parole: «euro 236.402.196» sono sostituite dalle seguenti: «euro 253.875.400» e dopo le parole: «del Daesh,» sono inserite le seguenti: «anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile,».

     All'articolo 3:

     al comma 3, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

     All'articolo 4:

     al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero»;

     al comma 6, dopo le parole: «commi 4 e 5,» sono inserite le seguenti: «lettera b),» e dopo le parole: «n. 198,» sono inserite le seguenti: «nonchè dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte,»;

     al comma 10, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti».

     All'articolo 7, comma 4, le parole: «in ciascun esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2016».

     All'articolo 8, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza -- WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonchè le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonchè progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia».

     All'articolo 11, comma 1:

     all'alinea, le parole: «euro 1.272.697.711» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.290.793.929»;

     la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»;

     dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     f-ter) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».


[1] così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2016, n. 231.