| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste | 
| Data: | 04/05/2016 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modificazione all'art. 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 ) | 
| Art. 2. (Modificazioni all'art. 15 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 3. (Modificazione all'art. 20 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 4. (Sostituzione dell'art. 43 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 5. (Modificazione all'art. 46 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 6. (Modificazione all'art. 47 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 7. (Modificazione all'art. 64 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 8. (Modificazione all'art. 83 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 9. (Modificazioni all'art. 95 della l.r. 12/2015 ) | 
| Art. 10. (Modificazione all'art. 127 della l.r. 12/2015 ) | 
§ 3.2.197 - L.R. 4 maggio 2016, n. 6.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
(B.U. 11 maggio 2016, n. 22)
				Art. 1. (Modificazione all'art. 9 della 
				1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della 
				     Art. 2. (Modificazioni all'art. 15 della 
				1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della 
				     Art. 3. (Modificazione all'art. 20 della 
				1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della 
				     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 43 della 
				1. L'articolo 43 della 
				" Art. 43 (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) 1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della 
				     Art. 5. (Modificazione all'art. 46 della 
				1. Al comma 3 dell'articolo 46 della 
				     Art. 6. (Modificazione all'art. 47 della 
				1. Al comma 1 dell'articolo 47 della 
				     Art. 7. (Modificazione all'art. 64 della 
				1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della 
				     Art. 8. (Modificazione all'art. 83 della 
				1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83 della 
				     Art. 9. (Modificazioni all'art. 95 della 
				1. Al comma 2 dell'articolo 95 della 
				2. Il comma 3 dell'articolo 95 della 
				     Art. 10. (Modificazione all'art. 127 della 
				1. Il comma 2 dell'articolo 127 della 
" 2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.