§ 3.2.197 - L.R. 4 maggio 2016, n. 6.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/05/2016
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'art. 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 )
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 15 della l.r. 12/2015 )
Art. 3.  (Modificazione all'art. 20 della l.r. 12/2015 )
Art. 4.  (Sostituzione dell'art. 43 della l.r. 12/2015 )
Art. 5.  (Modificazione all'art. 46 della l.r. 12/2015 )
Art. 6.  (Modificazione all'art. 47 della l.r. 12/2015 )
Art. 7.  (Modificazione all'art. 64 della l.r. 12/2015 )
Art. 8.  (Modificazione all'art. 83 della l.r. 12/2015 )
Art. 9.  (Modificazioni all'art. 95 della l.r. 12/2015 )
Art. 10.  (Modificazione all'art. 127 della l.r. 12/2015 )


§ 3.2.197 - L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

(B.U. 11 maggio 2016, n. 22)

 

Art. 1. (Modificazione all'art. 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è abrogata.

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 15 della l.r. 12/2015 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata. 2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata.

 

     Art. 3. (Modificazione all'art. 20 della l.r. 12/2015 )

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/2015, dopo le parole: " della ricerca " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato ".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 43 della l.r. 12/2015 )

1. L'articolo 43 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

" Art. 43 (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) 1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412. ".

 

     Art. 5. (Modificazione all'art. 46 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 12/2015, le parole: " della sanità " sono sostituite dalle seguenti: " dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ".

 

     Art. 6. (Modificazione all'art. 47 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 12/2015, le parole: " della Sanità " sono sostituite dalle seguenti: " dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ".

 

     Art. 7. (Modificazione all'art. 64 della l.r. 12/2015 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 12/2015, dopo le parole: " cinque anni " sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale ".

 

     Art. 8. (Modificazione all'art. 83 della l.r. 12/2015 )

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 12/2015, dopo le parole: " dal Titolo II " sono aggiunte le seguenti: " e della normativa europea in materia di aiuti di stato ".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'art. 95 della l.r. 12/2015 )

1. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015, la parola: " cinquanta " è sostituita dalla seguente: " quaranta ". .

2. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modificazione all'art. 127 della l.r. 12/2015 )

1. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

" 2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ".

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.