§ II.3.28 - L.R. 23 giugno 2016, n. 15.
Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:23/06/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria
Art. 2.  Erogazione delle risorse agli enti beneficiari
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Norma temporanea


§ II.3.28 - L.R. 23 giugno 2016, n. 15.

Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria

(B.U. 23 giugno 2016, n. 72 Supplemento)

 

Art. 1. Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria

1. Per sostenere interventi in favore degli enti locali strutturalmente deficitari è istituito un fondo di rotazione denominato “Fondo di solidarietà” a sostegno degli enti locali, per concorrere alla stabilità finanziaria, destinato all’erogazione di un contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.

2. II “Fondo di solidarietà” è considerato una anticipazione a sostegno degli enti locali di cui al comma 1 ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.

3. Le risorse del “Fondo di solidarietà” vengono stanziate nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio. Con la stessa legge di bilancio si definiscono, con puntualità, pena l’inapplicabilità, i criteri di accesso al “Fondo di solidarietà” basati su cause imprevedibili ed eccezionali.

4. Gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del “Fondo di solidarietà” in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione.

Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d’interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.

5. Gli enti locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), quale presupposto necessario per accedere al beneficio del “Fondo di solidarietà”.

 

     Art. 2. Erogazione delle risorse agli enti beneficiari

1. La Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dagli enti locali di cui all’articolo 1 ed approva la bozza di convenzione di cui all’articolo 1, comma 4.

2. II dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali provvede, sulla base dell’atto convenzionale di cui all’articolo 1, comma 4, e previa richiesta formale dell’ente beneficiario, all’erogazione delle risorse, che potrà avvenire anche, ove richiesto, in un’unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.

2. Le restituzioni in parte capitale di cui all’articolo 1, comma 4, sono introitate con imputazione al titolo 5, tipologia 3, categoria 1.

3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuite a ciascun ente locale tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato le azioni risarcitorie.

4. Il Fondo di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate che consentano l’integrale copertura delle posizioni debitorie, per cui l’ente locale interessato richiede il contributo [1].

 

     Art. 4. Norma temporanea

1. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell’articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2016, n. 23.