§ 5.1.138 - L.R. 31 maggio 2016, n. 11.
Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/05/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Compiti della Regione
Art. 3.  Compiti dei Comuni
Art. 4.  Compiti delle Aziende sanitarie regionali
Art. 5.  Attività funebre
Art. 6.  Deroghe per i Comuni montani
Art. 7.  Definizioni di cadavere e di resti mortali
Art. 8.  Accertamento di morte
Art. 9.  Denuncia della causa di morte
Art. 10.  Medico necroscopo
Art. 11.  Periodo di osservazione
Art. 12.  Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 13.  Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane
Art. 14.  Tanatoprassi
Art. 15.  Rilascio di cadaveri a scopo di studio
Art. 16.  Strutture obitoriali
Art. 17.  Casa funeraria
Art. 18.  Sala del commiato
Art. 19.  Definizione di trasporto funebre
Art. 20.  Caratteristiche delle casse
Art. 21.  Iniezioni conservative
Art. 22.  Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
Art. 23.  Trasporto di ossa e di ceneri
Art. 24.  Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 25.  Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse
Art. 26.  Prodotti del concepimento
Art. 27.  Trasporto funebre tra Stati
Art. 28.  Costruzione dei cimiteri
Art. 29.  Gestione dei cimiteri
Art. 30.  Area di rispetto
Art. 31.  Requisiti minimi
Art. 32.  Camera mortuaria
Art. 33.  Ossario comune
Art. 34.  Cinerario comune
Art. 35.  Diritto di sepoltura
Art. 36.  Identificazione della sepoltura
Art. 37.  Inumazione
Art. 38.  Tumulazione
Art. 39.  Sepoltura privata nel cimitero
Art. 40.  Esumazioni
Art. 41.  Estumulazione
Art. 42.  Destinazione delle ossa e dei resti mortali
Art. 43.  Cappella privata fuori del cimitero
Art. 44.  Tumulazione privilegiata in luoghi diversi
Art. 45.  Cremazione
Art. 46.  Crematori
Art. 47.  Autorizzazione alla cremazione
Art. 48.  Espressione di volontà
Art. 49.  Registro per la cremazione
Art. 50.  Consegna e destinazione finale delle ceneri
Art. 51.  Dispersione delle ceneri
Art. 52.  Definizione degli animali di affezione
Art. 53.  Realizzazione di strutture cimiteriali
Art. 54.  Sistema dei trasporti
Art. 55.  Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali
Art. 56.  Fosse e sistema di seppellimento
Art. 57.  Sistema di incenerimento
Art. 58.  Registro delle sepolture
Art. 59.  Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
Art. 60.  Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero
Art. 61.  Vigilanza controllo e sanzioni
Art. 62.  Trattamenti particolari
Art. 63.  Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
Art. 64.  Sanzioni
Art. 65.  Regime transitorio
Art. 66.  Abrogazioni
Art. 67.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.1.138 - L.R. 31 maggio 2016, n. 11.

Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione

(B.U. 1 giugno 2016, n. 20)

 

CAPO I

FINALITÀ, ISTITUZIONI ED OPERATORI

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione Basilicata promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità. Alla promozione dell’informazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale [1].

 

     Art. 2. Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

g) i requisiti formativi per gli addetti, nonché i requisiti minimi dei relativi corsi formativi svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente secondo la normativa nazionale e regionale vigente [2].

3. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, predispone la modulistica relativa alle materie disciplinate dalla presente legge da utilizzare all’interno del territorio regionale.

 

     Art. 3. Compiti dei Comuni

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell’Azienda sanitaria:

a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;

b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;

c) l’ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

 

     Art. 4. Compiti delle Aziende sanitarie regionali

1. L’Azienda sanitaria regionale:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all’articolo 10;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 52 e 53;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5. Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L’attività di onoranze funebri è consentita unicamente a ditte individuali o società in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio, valevole per l’intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede principale l’impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla Regione:

a) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:

1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera ed autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;

3) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l’autorizzazione, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell’impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre;

4) disponibilità di ulteriore personale con minimo di 4 addetti con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto richiedente l’autorizzazione ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 3) qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei 4 necrofori di cui al presente punto 4);

5) per l’apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l’autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti e distinto dal personale già computato presso la sede principale;

b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 4), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti di cui alle lettere a), punti 1) e 4) siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, in fase di richiesta dell’autorizzazione deve esserne data evidenza allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

c) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altri esercenti con i contratti di cui sopra, dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo di n. 8 addetti necrofori ed n. 3 carri funebri, in base ad un criterio di proporzionalità relativa ai contratti stipulati. Tali soggetti dovranno essere in possesso anche di regolare certificazione di qualità;

d) presso la Regione Basilicata è istituito un elenco delle imprese autorizzate, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.

3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l’abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. E’ vietato l’esercizio di attività marmorea e lapidea cimiteriale, ivi compresa la commercializzazione e l’intermediazione di prodotti ed accessori lapidei, alle imprese funebri che non siano in possesso del codice Ateco.

5. E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l’attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e le altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all’interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all’interno dei cimiteri e nei locali comunali.

6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici e con la gestione di cimiteri. I contratti in essere cesseranno al termine di mesi 12 dalla pubblicazione della presente legge.

7. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell’attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

     Art. 6. Deroghe per i Comuni montani

1. Per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i Comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.

 

CAPO II

DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

 

     Art. 7. Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dall’incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

 

     Art. 8. Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo, tra la quindicesima e la trentesima ora, procede all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione dell’elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria regolarmente autorizzate - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all’interno del territorio regionale con contenitore impermeabile non sigillato, facilmente lavabile e disinfettabile e sia portato a termine entro le ventiquattro ore dal decesso.

 

     Art. 9. Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” è fatta dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l’obbligo di denuncia della causa di morte.

 

     Art. 10. Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati del Servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l’ottimale distribuzione territoriale del servizio.

2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non oltre le trenta ore.

 

     Art. 11. Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.

4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’Azienda sanitaria;

b) presso la struttura obitoriale di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;

c) presso la struttura obitoriale cimiteriale;

d) presso la casa funeraria autorizzata.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

 

     Art. 12. Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 11, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, rilasciata dal medico ospedaliero o dal medico che ha assistito alla morte, comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e all’Azienda sanitaria competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

 

     Art. 13. Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’Azienda sanitaria.

 

     Art. 14. Tanatoprassi

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle norme nazionali.

2. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

     Art. 15. Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

 

CAPO III

SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

 

     Art. 16. Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative di cui all’articolo 21;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

 

     Art. 17. Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

1) accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione con sistemi di monitoraggio anche a distanza;

2) esecuzione dei trattamenti consentiti;

3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;

4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;

5) celebrazione del commiato;

b) ulteriori locali richiesti:

1) servizi igienici per il personale;

2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

3) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

e) impianto di illuminazione di emergenza;

f) locale/spazio per il deposito del materiale d’uso, attrezzature e strumenti;

g) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

3. I locali destinati all’osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere devono rispondere ai seguenti requisiti minimi specifici:

a) per i locali destinati ai trattamenti e preparazione del cadavere: pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

b) condizionamento ambientale idoneo a garantire:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

- umidità relativa 60% (± 5%);

- 15 v/h ricambi aria/ora esterna;

c) per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

1) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;

2) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;

3) sistema di aspirazione dei gas;

d) il locale destinato all’accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall’esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la “sala del commiato”.

5. L’apertura della casa funeraria deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

6. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

 

     Art. 18. Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro si intende il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione.

2. La struttura deve avere destinazione d’uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l’esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolatamente edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all’accoglimento del feretro e dei partecipanti.

3. Non costituisce “sala del commiato” il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

4. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l’attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

5. L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria.

 

CAPO IV

TRASPORTO FUNEBRE

 

     Art. 19. Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con titolare di attività funebre.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

 

     Art. 20. Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione all’interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.

 

     Art. 21. Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all’estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato da personale dell’impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, appositamente formato previo frequenza di specifici corsi definiti ed approvati dalla Giunta regionale. In alternativa tale trattamento viene effettuato da personale a ciò delegato dall'Azienda sanitaria.

 

     Art. 22. Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell’articolo 24.

2. L’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza, sono effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale predisposto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 23. Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e non necessita dell’impiego del carro funebre.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

 

     Art. 24. Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.

2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche quale autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

 

     Art. 25. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

 

     Art. 26. Prodotti del concepimento

1. L’Azienda sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedano la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

 

CAPO V

TRASPORTO INTERNAZIONALE

 

     Art. 27. Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all’accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 “Approvazione dell’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall’accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l’estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l’introduzione nel territorio nazionale, dall’autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l’introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all’accordo di cui al comma 1, l’interessato alla traslazione presenta all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l’autorizzazione informando l’autorità consolare.

4. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell’autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all’estero, sono certificate dall’Azienda sanitaria.

 

CAPO VI

CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

 

SEZIONE I

Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

 

     Art. 28. Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell’articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ogni Comune ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell’Azienda sanitaria.

 

     Art. 29. Gestione dei cimiteri

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri pubblici è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

 

     Art. 30. Area di rispetto

1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, come modificato dall’articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e dall’articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all’interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

2. L’area di rispetto è ridotta fino al confine della proprietà in cui sussistono strutture autorizzate e realizzate prima dell’entrata in vigore della legge 30 marzo 2011 n. 130.

 

     Art. 31. Requisiti minimi

1. In ogni cimitero pubblico sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

3. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico, distinti per sesso ed accessibili ai disabili, e servizi igienici dotati di spogliatoio per il personale addetto al cimitero.

 

     Art. 32. Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

 

     Art. 33. Ossario comune

1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

 

     Art. 34. Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

 

SEZIONE II

Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

 

     Art. 35. Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri pubblici devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori del Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all’articolo 26.

 

     Art. 36. Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

 

     Art. 37. Inumazione

1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

 

     Art. 38. Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

 

     Art. 39. Sepoltura privata nel cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

 

SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

 

     Art. 40. Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell’Azienda sanitaria, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’Azienda sanitaria.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

 

     Art. 41. Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’Azienda sanitaria.

 

     Art. 42. Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all’articolo 31, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell’ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

 

SEZIONE IV

Tumulazioni extracimiteriali

 

     Art. 43. Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall’articolo 340, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

 

     Art. 44. Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 43, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

 

SEZIONE V

Cremazione e destinazione delle ceneri

 

     Art. 45. Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

 

     Art. 46. Crematori

1. I crematori pubblici sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della Regione che si avvale dell’ARPAB – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata.

 

     Art. 47. Autorizzazione alla cremazione

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall’articolo 3 della legge n. 130/2001, con l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici e annessi cutanei da conservare per almeno 10 anni presso le UU.OO. dei Servizi di Anatomia Patologica degli Ospedali regionali, previo protocolli operativi specifici tra Ospedali e Aziende sanitarie.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l’espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

 

     Art. 48. Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

 

     Art. 49. Registro per la cremazione

1. É istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere a cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

 

     Art. 50. Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all’articolo 49 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.

 

     Art. 51. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

 

CAPO VII

CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

 

     Art. 52. Definizione degli animali di affezione

1. Per animali di compagnia o d'affezione si intende: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta dall'uomo a fini diversi dal consumo o dall' allevamento.

2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. i limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivante inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

 

     Art. 53. Realizzazione di strutture cimiteriali

1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento in ambiti conformi al regolamento edilizio, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

2. I siti cimiteriali dovranno distare almeno 200 metri dal centro abitato ed essere collocati su terreno agricolo, giudicato idoneo dal Comune di riferimento in seguito ad uno studio tecnico dell'area interessata circa la natura chimico-fisica e morfologica del terreno, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere ed in uno con quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti.

3. Lo studio tecnico dell'area dovrà essere corredato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) relazione geologico-ambientale della località che dovrà riportare le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità, la loro vulnerabilità intrinseca;

b) informazioni idrologiche relative alla presenza di corsi d’acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica;

c) informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della falda idrica.

4. Per le aree con elevata sensibilità idrogeologica, oppure poste in zone di ricarica della falda, oppure caratterizzate da ricchezza di falde idriche o zone CIS, sono necessari specifici studi di approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle vicinanze, che dovranno pertanto essere censiti.

 

     Art. 54. Sistema dei trasporti

1. L’ente pubblico, l’associazione o il privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione “Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all’eliminazione”.

3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all’interno di idoneo contenitore.

4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l’animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione “Ceneri di animale d’affezione”.

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all’interno e a cura del cimitero.

 

     Art. 55. Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali

1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia il seppellimento che l'incenerimento delle spoglie animali (ma non la loro tumulazione) a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.

 

     Art. 56. Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali.

2. Ogni fossa può contenere un’unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno o materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo (es.zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.

3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.

5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.

7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.

8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell’animale (foto dell’animale, specie e nome dell’animale, data di morte).

9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all’atto dell’esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.

10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.

13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell’anno, disposti dall’autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

 

     Art. 57. Sistema di incenerimento

1. L’incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE e s.m.i.. L’impianto, installato in idonea e separata zona, all’interno dell’area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d’affezione per i quali il cimitero è destinato secondo le presenti disposizioni. Sono incenerite nell’impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

2. L’impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i. e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n. 142/2001(Allegato III capo I e III) e s.m.i..

3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l’arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all’eliminazione, all’interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;

b) l’incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;

c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l’osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell’ aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell’animale.

5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all’interno del cimitero.

7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

 

     Art. 58. Registro delle sepolture

1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione (o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse), data di inumazione (o dispersione), estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.

2. Ogni anno devono essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, rispettivamente, al Comune ed all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

 

     Art. 59. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m.i.. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009" e s.m.i..

 

     Art. 60. Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’Azienda sanitaria territorialmente competente esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall’ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall’ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.

3. E’ a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi.

 

     Art. 61. Vigilanza controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ Azienda sanitaria territorialmente competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.

2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.

3. La violazione alle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.

4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrative pecuniarie vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un’attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell’attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l’adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

7. Il Comune, su proposta dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente.

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 e s.m.i..

 

CAPO VIII

NORME COMUNI

 

     Art. 62. Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l’Azienda sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all’Azienda sanitaria e al Comune.

 

     Art. 63. Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell’Azienda sanitaria può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

 

     Art. 64. Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 5, agli articoli 11 e 12 ed al comma 2 dell’articolo 17 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 14 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 17 e 18 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 51, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Il Comune vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre. Nello svolgimento dell’attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l’autorizzazione comunale all’attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 65. Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. 4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all’articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Le altre imprese operanti nel settore devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa.

6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all’articolo 49, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni, nonché le norme relative alla prevenzione delle malattie infettive e quelle dettate dall’Autorità giudiziaria.

 

     Art. 66. Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni della disciplina regionale incompatibili o in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

 

     Art. 67. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[2] Comma così modificato dagli artt. 11 e 13 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.