§ 4.6.28 - L.R. 27 settembre 2016, n. 33.
Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:27/09/2016
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contribuzione)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Interventi urgenti in materia assistenziale)
Art. 5.  (Interventi urgenti per la piena operatività dell'Autorità Ambientale Abruzzo)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.28 - L.R. 27 settembre 2016, n. 33.

Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti.

(B.U. 5 ottobre 2016, n. 39)

 

CAPO I

Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative di solidarietà, come individuate dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita a Roma il 5 settembre 2016, finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni nei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

 

     Art. 2. (Contribuzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Consiglieri e i componenti della Giunta della Regione Abruzzo contribuiscono, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno, al cofinanziamento di quattro progetti di solidarietà che sono individuati dal Tavolo di coordinamento composto dai Presidenti delle Assemblee legislative di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ed istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. I competenti uffici del Consiglio regionale sono autorizzati a trattenere, per ciascun Consigliere e componente la Giunta non consigliere regionale, l'importo di cui al comma 1 dal trattamento indennitario relativo alla mensilità successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, per il successivo versamento sul conto corrente appositamente istituito dalla Conferenza nella seduta del 5 settembre 2016.

3. I Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale possono richiedere una trattenuta maggiore di quanto previsto al comma 1 autorizzando i competenti uffici a trattenere l'importo indicato.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente capo, valutati per l'esercizio 2016 in euro 32.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione del bilancio del Consiglio regionale, Missione 11, Programma 2, Titolo 1, denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016".

2. La copertura finanziaria conseguente all'applicazione del comma 2 dell'articolo 2 è assicurata mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione del Consiglio regionale annualità 2016:

a) Missione 1, Programma 1, Capitolo 1001 denominato "Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consiglieri regionali" in diminuzione per euro 32.000,00;

b) Missione 11, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016" in aumento di euro 32.000,00.

 

CAPO II

Ulteriori disposizioni urgenti

 

     Art. 4. (Interventi urgenti in materia assistenziale)

1. La Regione Abruzzo autorizza l'ASL n. 2 Lanciano-Chieti-Vasto, per l'annualità 2016, alla prosecuzione del progetto ALBA, presentato dall'Associazione ALBA Onlus, rivolto all'assistenza domiciliare intensiva di bambini autistici con metodica ABA.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in euro 85.000,00 provvede l'ASL n. 2 con propri fondi.

3. Al fine di dare continuità assistenziale alle persone con disturbi dello spettro autistico, la Regione autorizza le restanti ASL alla prosecuzione dei progetti in corso alla data di approvazione della presente legge fino al 31 dicembre 2016.

4. Ciascuna ASL provvede con propri fondi agli oneri derivanti dal precedente comma 3.

 

     Art. 5. (Interventi urgenti per la piena operatività dell'Autorità Ambientale Abruzzo)

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed al fine di consentire il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività volte ad assicurare e a perseguire l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione, nell'ambito delle attività dell'Autorità Ambientale regionale, operante presso il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali, ed in attuazione della Delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 di approvazione, a livello nazionale, della proposta di "Accordo di partenariato" 2014-2020 di cui al Capo II, articoli 14, 15 e 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di dare completa attuazione alla normativa vigente e consolidare il funzionamento e l'attivazione formale dell'Autorità Ambientale Abruzzo, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria, il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali della Regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nel limite di sette posti, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso l'Autorità Ambientale Abruzzo da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nelle more dell'espletamento di apposita selezione pubblica, al fine di assicurare il completamento delle attività in materia di valutazione ambientale strategica del PAR FSC 2007-2013 ed in particolare il completamento del progetto della Linea di azione VII.2.1.a del PAR FSC 2007-2013 "Valutazione ambientale Strategica - VAS", i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per lo svolgimento di attività legate al progetto dell'Autorità Ambientale Abruzzo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati dall'1.1.2017 sino al 31.12.2017, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria.

3. Per l'annualità 2017 gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).