§ 8.2.12 - D.M. 15 ottobre 2015, n. 206.
Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.2 categorie di artigiani
Data:15/10/2015
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Identificazione degli apparecchi per uso estetico
Art. 2.  Disposizioni generali


§ 8.2.12 - D.M. 15 ottobre 2015, n. 206.

Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

(G.U. 28 dicembre 2015, n. 300)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista;

     Visti gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui l'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;

     Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico - dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonchè le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista ed, in particolare, l'articolo 4 recante «Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento al presente decreto», in cui al comma 2 è previsto che l'allegato 2 può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico - scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

     Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di Stato, sezione sesta, accogliendo l'appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa;

     Considerata la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, riadattando, previa rinnovata istruttoria, le disposizioni regolamentari parzialmente annullate, nonchè, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell'elenco allegato alla legge, come già modificato all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110;

     Considerata la necessità di procedere alla riadozione ed all'adeguamento dell'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, sia in relazione al predetto aggiornamento dell'elenco che in relazione alla predetta sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico - scientifiche;

     Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 23 aprile 2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonchè l'ulteriore parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione L, Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015;

     Esperita la procedura prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 16693;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Identificazione degli apparecchi per uso estetico

     1. L'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 1 del D.M. 12 maggio 2011, n. 110 del Ministro dello sviluppo economico .

 

     Art. 2. Disposizioni generali

     1. L'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4215

 

     Allegato 1

     (Articolo 1)

 

     «Allegato 1

     (Articolo 1, comma 2)

     Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Allegato alla legge n. 1/1990) con i corrispondenti riferimenti alle relative schede del regolamento di attuazione

     (Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

     (Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali

     (Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti

     (Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

     (Scheda 4) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti

     (Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa

     (Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici picchiettanti

     (Scheda 7) Solarium per l'abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

     (Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa

     (Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa

     (Scheda 10) Scaldacera per ceretta

     (Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare

     (Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure

     (Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

     (Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

     (Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

     (Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione

     (Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei

     (Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio

     (Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi

     (Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa

     (Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

     (Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione

     (Scheda 22) Saune e bagno di vapore

     (Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione»

 

     Allegato 2