§ 4.2.140 - D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3.
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:07/01/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
Art. 2.  Disposizioni transitorie
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.2.140 - D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3.

Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare gli articoli 1 e 17 e l'allegato B;

     Vista la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele;

     Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 26 novembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179

     1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.»;

     b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

     1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.