§ 46.6.202 - D.M. 5 aprile 2016, n. 66.
Regolamento concernente l'istituzione di nuove specialità nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e la modifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/04/2016
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale"
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Clausola di corrispondenza
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 46.6.202 - D.M. 5 aprile 2016, n. 66.

Regolamento concernente l'istituzione di nuove specialità nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e la modifica delle dotazioni organiche degli ufficiali del medesimo ruolo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

(G.U. 12 maggio 2016, n. 110)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 23;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, gli articoli 59, comma 1, e 60;

     Considerata la necessità di adeguare l'assetto del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della guardia di finanza mediante l'istituzione, in luogo della specialità "motorizzazione", della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale", al fine di poter disporre di ufficiali tecnici in grado di assicurare la corretta efficienza e il mantenimento di ottimali livelli di prontezza operativa della flotta aeronavale impiegata nella vigilanza in mare a livello nazionale e internazionale;

     Considerato, altresì, necessario modificare le unità organiche di cui alla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 69 del 2001, ferme restando le unità complessive attualmente previste, allo scopo di adeguarle al nuovo assetto del predetto ruolo e alle esigenze operative e di sostegno tecnico del medesimo Corpo;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 novembre 2015;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1535 del 16 febbraio 2016;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale"

     1. Nell'ambito del comparto tecnico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza è istituita la specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale» in sostituzione della specialità «motorizzazione».

     2. In attuazione del disposto di cui al comma 1:

     a) all'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «motorizzazione» è sostituita dalle parole «motorizzazione terrestre, aerea e navale;

     b) la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, è sostituita dalla tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 3. Clausola di corrispondenza

     1. I riferimenti alla specialità «motorizzazione» di cui all'articolo 1, contenuti in norme o in atti amministrativi, sono da intendersi relativi alla specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale».

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La rideterminazione, indicata nella tabella allegata, delle dotazioni organiche dirigenziali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo ha efficacia dal 31 dicembre 2018.

     2. Le restanti disposizioni del presente decreto hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del medesimo.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1139

 

Allegato