§ 41.7.358 - D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:06/04/2016
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano
Art. 2.  Disposizioni finanziarie e finali


§ 41.7.358 - D.Lgs. 6 aprile 2016, n. 51.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano.

(G.U. 22 aprile 2016, n. 94)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e, in particolare, gli articoli 12 e 19;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano

     1. Dopo l'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente articolo 19-quater:

     «Art. 19 quater. - 1. Sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonchè la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, escluse le spese per il personale di magistratura.

     2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente ovvero con funzioni dirigenziali.

     3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale di cui al comma 1 può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia autonoma di Bolzano, salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del suddetto inquadramento è effettuata una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Tribunale amministrativo di Bolzano - personale amministrativo - ruolo locale approvate con articolo 9 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro, al personale assegnato al Tribunale di cui al comma 1, continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei tribunali amministrativi regionali.

     4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Bolzano previa richiesta da presentare entro il termine previsto al comma 3. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale interessato, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza. Al personale inquadrato nel ruolo della provincia autonoma di Bolzano già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle Amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

     5. La provincia assicura l'assegnazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

     6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.».

     2. Anche con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie e finali

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 provvede esclusivamente la provincia autonoma di Bolzano. L'onere finanziario a carico della provincia per le funzioni oggetto della delega è considerato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio dal 2013 al 2015.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 spiegano effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato A