§ 1.1.126 - L.R. 22 marzo 2016, n. 2.
Istituzione di una Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:22/03/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti)
Art. 2.  (Organizzazione)
Art. 3.  (Componenti)
Art. 4.  (Presidente e Vice Presidente)
Art. 5.  (Espressione del voto)
Art. 6.  (Funzionamento)
Art. 7.  (Durata)
Art. 8.  (Norma finanziaria)


§ 1.1.126 - L.R. 22 marzo 2016, n. 2.

Istituzione di una Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.

(B.U. 23 marzo 2016, n. 13)

 

Art. 1. (Istituzione e compiti)

1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 55 dello Statuto regionale , una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

2. La Commissione ha il compito di elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 2. (Organizzazione)

1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all' articolo 1 , si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa. La Commissione ha facoltà di:

a) avvalersi di figure professionali esterne all'Amministrazione regionale;

b) promuovere incontri e scambi di informazioni e di esperienze con soggetti istituzionali su temi di interesse della Commissione;

c) organizzare seminari e convegni;

d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 , lettere b) e d) si provvede nell'ambito delle risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.

 

     Art. 3. (Componenti)

1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente dell'Assemblea legislativa.

2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 4. (Presidente e Vice Presidente)

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.

3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

 

     Art. 5. (Espressione del voto)

1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli Consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

 

     Art. 6. (Funzionamento)

1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

 

     Art. 7. (Durata)

1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 68.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI" del bilancio regionale, nei seguenti capitoli di spesa:

a) euro 28.000,00 al Capitolo 00008, per gli oneri derivanti dall' articolo 3 ;

b) euro 40.000,00 al Capitolo 00100, per gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 1 , lettere a) e c) e dall' articolo 6 .

2. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

3. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 1 , tra i Consiglieri regionali che già esercitano funzioni per le quali sono previste indennità pari o superiori, restano nelle disponibilità del bilancio dell'Assemblea legislativa. .