§ 1.6.148 - L.R. 1 aprile 2016, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:01/04/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell’adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell’Adunanza elettorale metropolitana
Art. 2.  Ponderazione del voto elettorale
Art. 3.  Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano
Art. 4.  Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano
Art. 5.  Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana
Art. 6.  Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana
Art. 7.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
Art. 8.  Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta
Art. 9.  Gratuità delle cariche
Art. 10.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
Art. 11.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
Art. 12.  Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali
Art. 13.  Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 1.6.148 - L.R. 1 aprile 2016, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.

(G.U.R. 8 aprile 2016, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Soppressione dell’adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell’Adunanza elettorale metropolitana

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;

b) all’articolo 6, comma 5, le parole ‘che compongono l’Adunanza elettorale’ sono sostituite da ‘dei comuni’;

c) l’articolo 10 è soppresso;

d) all’articolo 11, comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) all’articolo 13, comma 5, le parole ‘nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l’Adunanza elettorale metropolitana’ sono soppresse;

f) l’articolo 17 è soppresso.

 

     Art. 2. Ponderazione del voto elettorale

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

‘7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.’.

b) il comma 7 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

‘7. Il Sindaco metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.’.

 

     Art. 3. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. All’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole ‘30 giugno’ sono aggiunte le parole ‘successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative’;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.’;

c) al comma 6, le parole ‘, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni’ sono soppresse.

2. All’articolo 13 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole ‘30 giugno’ sono aggiunte le parole ‘successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative’;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.’;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole ‘nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali’ sono soppresse;

d) al comma 6, le parole ‘, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni’ sono soppresse.

 

     Art. 4. Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente ‘a bis) Il Consiglio del libero Consorzio comunale;’.

2. All’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘l’Adunanza elettorale’ sono sostituite dalle parole ‘e presiede il Consiglio’.

3. Alla legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

‘Art. 7 bis. Consiglio del libero Consorzio comunale

1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6.’.

4. All’articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘all’Assemblea’ sono sostituite dalle parole ‘al Consiglio’.

5. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: ‘a bis) il Consiglio metropolitano;’.

6. All’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, alla lettera d) le parole ‘l’Adunanza elettorale metropolitana’ sono sostituite dalla parole ‘e presiede il Consiglio metropolitano;’.

7. Alla legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

‘Art. 14 bis. Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L’elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13.’.

8. All’articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 15/2015, le parole “alla Conferenza metropolitana” sono sostituite dalle parole “al Consiglio metropolitano”.

 

     Art. 5. Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera c) è soppressa.

2. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera b) è soppressa.

3. All’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘della Giunta’ ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio’.

4. All’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 15/2015, le parole ai componenti della Giunta’ sono sostituite dalle parole ‘ai consiglieri’.

5. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘della Giunta’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio’.

6. All’articolo 7 della legge regionale n. 15/2015, il comma 3 è soppresso.

7. L’articolo 9 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

8. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera c) è soppressa.

9. All’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, la lettera b) è soppressa.

10. All’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole ‘della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio metropolitano’;

b) al secondo periodo, le parole ‘della Giunta’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio’.

11. All’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘ai componenti della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘ai consiglieri metropolitani’.

12. All’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio metropolitano’.

13. All’articolo 14 della legge regionale n. 15/2015, il comma 3 è soppresso.

14. L’articolo 16 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

 

     Art. 6. Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana

1. L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è sostituito dal seguente:

‘2. L’Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente.’.

2. L’articolo 8 della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

‘Art. 8. Assemblea del libero Consorzio comunale

1. L’Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L’Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 2, comma 2.’.

3. L’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

‘2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.’.

4. L’articolo 15 della legge regionale n. 15/2015 è sostituito dal seguente:

‘Art. 15. Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.

2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 3, comma 2.’.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. All’articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ‘della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano’;

b) al comma 3, dopo la parola ‘metropolitano’ sono inserite le parole ‘, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,’;

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

‘4 bis. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

4 ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile.

4 quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.’;

d) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: ‘Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.’;

e) al comma 8, lettera e), le parole ‘esterna, avvalendosi delle forze di polizia’ sono soppresse;

f) al comma 10, le parole ‘dell’eletto’ sono sostituite dalle parole ‘degli eletti’;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

‘11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.’;

h) il comma 12 è sostituito dal seguente:

‘12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.’.

 

     Art. 8. Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta

1. All’articolo 19 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente ‘Durata, decadenza e cessazione degli organi’;

b) al comma 1 sono inseriti, all’inizio, i seguenti periodi:

‘Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.’;

c) al comma 1 le parole ‘o di presidente del consiglio circoscrizionale’ sono soppresse.

2. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 10’ sono soppresse.

3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 15/2015, le parole ‘ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 17’ sono soppresse.

 

     Art. 9. Gratuità delle cariche

1. L’articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è sostituito dal seguente:

‘Art. 20. Gratuità delle cariche

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente dell’Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.’.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo le parole ‘soggetti,’ sono aggiunte le parole ‘residenti in Sicilia,’.

2. All’articolo 22 della legge regionale n. 15/2015, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, lettera c), dell’articolo 3 del predetto decreto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel triennio precedente, di 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.’.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. All’articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole ‘novanta giorni’ sono sostituite dalle parole ‘centocinquanta giorni’ e le parole ‘dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell’Anci Sicilia, dell’Urps,’ sono sostituite dalle parole ‘dai legali rappresentanti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai rappresentanti’.

 

     Art. 12. Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali

1. La lettera e) del punto 3) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppressa.

2. Il punto 2) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 15/2015 è soppresso.

 

     Art. 13. Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali

1. All’articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘30 giugno 2016’ sono sostituite dalle parole ‘30 settembre 2016’.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.