§ 3.8.63 - L.R. 28 gennaio 2016, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:28/01/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 7 bis della legge regionale 18 giugno 2007 n. 14 )
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 3.8.63 - L.R. 28 gennaio 2016, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie).

(B.U. 4 febbraio 2016, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 7 bis della legge regionale 18 giugno 2007 n. 14 )

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) è sostituito dal seguente: "Art. 7 bis. (Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56, comma 2 lettera e) dello Statuto , valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

2. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale .

3. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale .

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.".

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.