§ 3.5.32 - L.R. 23 febbraio 2016 n. 2.
Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:23/02/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Sospensione temporanea della presentazione di domande)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.5.32 - L.R. 23 febbraio 2016 n. 2.

Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

(B.U. 23 febbraio 2016, n. 3)

 

Art. 1. (Sospensione temporanea della presentazione di domande)

1. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita, Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali, di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni e alla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa fino all'approvazione della nuova deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria relativa agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3 della sopracitata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni ovvero fino alla individuazione degli ambiti territoriali per l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico e comunque non oltre il 30 luglio 2016 [1].

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2016, n. 10.