§ 6.3.299 - L.R. 8 settembre 2015, n. 17.
Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/09/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’art. 11)
Art. 2.  (Clausola di invarianza degli oneri)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.299 - L.R. 8 settembre 2015, n. 17.

Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)”.

(B.U. 9 settembre 2015, n. 58)

 

Art. 1. (Modifiche dell’art. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo".

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza degli oneri)

1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.