§ 94.1.h30 - L. 29 settembre 2015, n. 164.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/09/2015
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.h30 - L. 29 settembre 2015, n. 164.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

(G.U. 19 ottobre 2015, n. 243)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e, quanto a euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

    Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino

 

     Il Governo della Repubblica Italiana e

     il Governo della Repubblica di San Marino

 

     di seguito denominate "le Parti",

     premesso che fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino è stato stipulato a Roma il 23 ottobre 1987, un Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva,

     preso atto che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1 del suddetto Accordo, è stata costituita in data 8 Agosto 1991 la Società di diritto sammarinese San Marino RTV, con la partecipazione paritaria al capitale sociale da parte della Società Italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo (RAI - Radiotelevisione Italiana) e della Società sammarinese di servizio pubblico (ERAS - Ente per la radiodiffusione sammarinese) ed alla quale è attribuita la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione sonora e televisiva della Repubblica di San Marino,

     rilevando come dal 1991 la Società San Marino RTV abbia pertanto operato, ai sensi dell'Accordo Italo-Sammarinese del 23 ottobre 1987, svolgendo la propria attività nel campo radio-televisivo con risultati positivi sia sotto il profilo culturale e della produzione e diffusione della informazione, sia sotto il profilo della economicità di gestione,

     considerata l'intenzione di proseguire e sviluppare la collaborazione realizzatasi,

     considerando, alla luce dell'esperienza fin qui attuata, la necessità di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati,

     tenuto conto che il potenziamento dell'attuale livello di cooperazione e l'utilizzo mirato delle rispettive risorse potranno perciò consentire un rilevante beneficio per entrambi gli Stati confinanti, ed in particolare per le molteplici realtà che appartengono all'ambito locale, in cui con maggiore evidenza si esprime la condivisione di valori e tradizioni culturali e la comune adesione a numerose problematiche di ordine economico e sociale su cui si articola proficuamente la cooperazione bilaterale,

     convenendo sull'opportunità di rinnovare l'Accordo di collaborazione fra i due Stati in materia radio-televisiva sulla base dei risultati raggiunti, nel rispetto delle scelte relative al futuro delle telecomunicazioni adottate dai competenti Organismi Internazionali e nella prospettiva di avvio di un servizio di televisione digitale terrestre le cui funzioni e possibilità innovative in termini di servizi per i cittadini dovranno essere opportunamente comprese nel servizio pubblico di informazione radio-televisiva concesso in esclusiva alla Società San Marino RTV,

     tenendo conto della necessità di sostenere una inevitabile fase preliminare di transizione in cui la sperimentazione sia caratterizzata dalla coesistenza di trasmissioni in tecnica analogica ed in tecnica digitale ed alla quale dovrà essere assicurato l'indispensabile supporto tecnologico e finanziario,

     convenendo altresì sull'opportunità di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica, hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino concordano di procedere all'innovazione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato a Roma il 23 ottobre 1987.

 

     Art. 2.

     1. Il Governo della Repubblica di San Marino conferma che San Marino RTV rimane titolare in esclusiva del servizio pubblico nei settori radiofonico e televisivo. Il Governo Italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di garantire l'economicità della gestione della San Marino RTV favorirà inoltre accordi tra la stessa San Marino RTV e la società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI-Radiotelevisione italiana) affinchè tra i due Enti si sviluppi una proficua collaborazione.

     2. L'allegato che specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici costituisce parte integrante del presente Accordo.

 

     Art. 3.

     1. In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppatasi negli anni, si dà atto che la Società San Marino RTV disporrà di proprie reti di radiodiffusione in ambito televisivo e radiofonico che opereranno in tecnica analogica e/o digitale, allocate all'interno della Repubblica di San Marino. Gli impianti analogici saranno convertiti in digitale secondo quanto definito nel Piano di Ginevra 2006 ed in coordinamento con le Amministrazioni Europee confinanti.

     2. Considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, evitare reciproche interferenze nelle zone di confine. Ciascuna delle due Parti, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potrà utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La Parte sammarinese cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio italiano sia nei propri confini, l'uso del canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A fronte di ciò, le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dalla prima, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore. Al suddetto programma sarà reso disponibile un proprio esclusivo numero LCN nazionale, che non potrà essere assegnato ad operatori italiani. Il numero LCN attribuito, che sarà il numero più basso attualmente disponibile, verrà comunicato alla parte sammarinese entro il 20 settembre 2021 [1].

     3. La Repubblica di San Marino non porrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonchè 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino, senza le limitazioni previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali attribuzioni continueranno comunque a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A tal riguardo, nell'intento di consentire la diffusione di un programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte italiana faciliterà la conclusione di un accordo che l'operatore sammarinese concluderà autonomamente con uno degli operatori nazionali DAB per il trasporto su una rete nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore [2].

     4. Qualora richiesto da una delle Parti al fine di migliorare il servizio o per qualsiasi motivo di carattere tecnico, l'altra Parte valuterà l'ipotesi di un trasferimento sul proprio territorio di una parte degli impianti della prima Parte, tenuto conto dei requisiti di ordine tecnico e amministrativo.

 

     Art. 4.

     In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppatasi in questi anni, si dà atto che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV accederanno a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area Adriatica ed ai Balcani, con l'obiettivo di diffondere anche la lingua italiana, la cultura, l'immagine ed i valori di entrambi gli Stati. La San Marino RTV potrà stabilire inoltre collaborazioni con altri operatori anche internazionali titolari di reti di telecomunicazioni e/o di radiodiffusione al fine di perseguire gli obiettivi di massima economicità d'impresa.

 

     Art. 5.

     1. La San Marino RTV continuerà ad operare nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione. La San Marino RTV continuerà ad ispirare la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro per l'anno 2021, di 4.492.000,00 Euro per l'anno 2022, di 4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00 Euro per l'anno 2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00 Euro a decorrere dall'anno 2026 [3].

 

     Art. 6.

     Considerando le nuove tecnologie e quindi la necessaria conversione degli impianti, i due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, affinchè vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di rendere possibile il funzionamento degli impianti medesimi. Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale, con particolare attenzione alla pianificazione dello spettro radioelettrico per il corretto, equo e reciproco utilizzo delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure previsti dal radio-regolamento internazionale e dagli accordi internazionali.

 

     Art. 7.

     1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista, coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi [4].

     2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e 3.3, fermo restando il mantenimento della continuità del servizio fino alla rimessa menzionata [5].

     3. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma, e sarà convocata attraverso i canali diplomatici.

 

     Art. 8.

     Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

 

     Art. 9. [6]

     Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque e sarà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di sei (6) mesi.

     Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione o interpretazione dell'Accordo saranno portate all'attenzione della Commissione Mista e risolte per via diplomatica.

     In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma il 5 marzo 2008, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

     Allegato

     Convenendo nella necessità di rafforzare la cooperazione in materia radio-televisiva tra i due Stati, al fine di potenziare il servizio pubblico delle due concessionarie e nell'intento di garantire lo sviluppo e l'economicità di gestione della San Marino RTV, la RAI radiotelevisione italiana, favorirà una stretta e proficua collaborazione con la San Marino RTV. In particolare, attraverso le sue Divisioni e Consociate, la RAI favorirà una maggiore sinergia per offrire alle migliori condizioni o, dove possibile, a titolo gratuito, una efficace collaborazione per:

     Sviluppare l'ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti per il potenziamento dei canali televisivi, radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media mettendo a disposizione anche il proprio know-how.

     Usufruire dei prodotti e dei diritti di diffusione ivi compresi quelli sportivi per l'acquisto di film, film last minute, telefilm, fiction, etc. (Rai Trade, Rai Cinema, Rai Teche, Rai Corporation, Rai Sport e Rai Internazionale).

     Utilizzare e/o condividere impianti di diffusione e di trasferimento dei segnali anche per garantire lo scambio tra le due aziende di servizi audio/video (Ray Way ).

     Individuare le strategie di marketing più efficaci per sviluppare e potenziare la presenza sul mercato radiotelevisivo e multimediale dell'emittente sammarinese. Individuare altresì proficue collaborazioni per la raccolta pubblicitaria.(Sipra ).

     Sviluppare progetti nei settori web (Rai Net ) e Televideo.

     Tra l'altro la Rai agevolerà la collaborazione per lo scambio di immagini e servizi con le sedi regionali, la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane, i progetti di sviluppo tecnologico, l'acquisizione di apparecchiature e materiali per la San Marino RTV. In riferimento all'art. 3 dell'Accordo la RAI prenderà in considerazione la possibilità di ospitare la programmazione di San Marino RTV all'interno dei propri bouquet digitali terrestri e satellitari. La Rai favorirà inoltre le coproduzioni con la San Marino RTV e la commercializzazione di prodotti realizzati dalla San Marino RTV stessa.

     In riferimento alla realizzazione di una programmazione satellitare mirata all'area balcanico-adriatica, con l'obiettivo di diffondere anche la lingua, la cultura, l'immagine ed i valori dei due Stati, la Rai e San Marino RTV, redigeranno il progetto editoriale, comprensivo del piano economico-finanziario, da sottoporre alla Commissione Mista come previsto dall'art. 7 dell'Accordo.


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del Protocollo emendativo ratificato dalla L. 12 settembre 2023, n. 126.