§ 41.7.351 - D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:04/11/2015
Numero:186


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 41.7.351 - D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

(G.U. 25 novembre 2015, n. 275)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».

 

     Art. 3.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facoltà degli interessati»;

     b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;

     c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;

     d) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»;

     e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;

     f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»;

     g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;

     h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;

     i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;

     l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina»;

     m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»;

     n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» è sostituita dalla seguente: «interessato»;

     o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona».