§ 12.6.142 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136.
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:18/08/2015
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Redazione dei bilanci (articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 3.  Patrimoni destinati
Art. 4.  Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 5.  Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 6.  Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)
Art. 7.  Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8, 12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 8.  Immobilizzazioni (allegato 3, punti B, C.i e C.ii, articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/635/CEE)
Art. 9.  Fondo per rischi finanziari generali (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE)
Art. 10.  Ratei e risconti (allegato 3, attivo, punto E e patrimonio netto e passività, punto D della direttiva n. 2013/34/UE)
Art. 11.  Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)
Art. 12.  Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)
Art. 13.  Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, [...]
Art. 14.  Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)
Art. 15.  Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)
Art. 16.  Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo [...]
Art. 17.  Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 18.  Attività che non costituiscono immobilizzazioni (articoli 2, punto 6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE e articolo 36 della [...]
Art. 19.  Operazioni in valuta (articolo 39 della direttiva 86/635/CEE)
Art. 20.  Criteri generali per la redazione della nota integrativa
Art. 21.  Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n) o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e [...]
Art. 22.  Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 23.  Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8, 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)
Art. 24.  Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)
Art. 25.  Imprese incluse nel consolidamento (articolo 22, paragrafi 6, 7 e 8, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 26.  Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6, paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, [...]
Art. 27.  Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 28.  Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 29.  Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE)
Art. 30.  Azioni o quote di terzi (articolo 24, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 31.  Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)
Art. 32.  Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 33.  Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 34.  Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 35.  Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 36.  Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettere a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p), q) ed r); articolo 24, paragrafo 9; articolo 28, paragrafi 1, 2, [...]
Art. 37.  Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29 paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)
Art. 38.  Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 39.  Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)
Art. 40.  Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)
Art. 41.  Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE)
Art. 42.  Pubblicità (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE)
Art. 43.  Poteri delle Autorità
Art. 44.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 45.  Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni
Art. 46.  Disposizioni di chiusura
Art. 47.  Esercizio di prima applicazione
Art. 48.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 49.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 12.6.142 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136.

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

(G.U. 1 settembre 2015, n. 202)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

     Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

     Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si definiscono:

     a) «operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     b) «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     c) «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;

     d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;

     e) «intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;

     f) «controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

     g) «impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

     h) «partecipazioni»: ai fini del capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

     2. Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

 

Capo II

Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS

Sezione I

Disposizioni comuni

 

     Art. 2. Redazione dei bilanci (articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE)

     1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato.

     2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

     3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

     4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

     5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

 

     Art. 3. Patrimoni destinati

     1. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43.

 

Sezione II

Bilancio dell'impresa

 

     Art. 4. Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purchè il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste.

     2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

 

     Art. 5. Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)

     1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43.

     2. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.

     3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purchè nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

     4. Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalità di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

     5. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.

     6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

     7. Il bilancio è redatto in unità euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

     8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purchè non vi sia formazione di riserve non esplicite.

 

     Art. 6. Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)

     1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.

     2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi.

     3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8, può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente dei titoli.

 

     Art. 7. Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8, 12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

     1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.

     2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

 

     Art. 8. Immobilizzazioni (allegato 3, punti B, C.i e C.ii, articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/635/CEE)

     1. Sono considerati immobilizzazioni materiali:

     a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

     b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

     2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

     a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

     b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

     c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

     d) gli altri costi pluriennali.

     3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell'organo di controllo, ove costituito.

     4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento, come definite dall'articolo 1; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

 

     Art. 9. Fondo per rischi finanziari generali (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE)

     1. È ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce di conto economico.

 

     Art. 10. Ratei e risconti (allegato 3, attivo, punto E e patrimonio netto e passività, punto D della direttiva n. 2013/34/UE)

     1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e del passivo.

     2. È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando ciò sia considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'articolo 43. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

 

     Art. 11. Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)

     1. Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.

     2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare:

     a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

     b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

     c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari;

     d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

     e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attività o di passività;

     f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attività.

 

     Art. 12. Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)

     1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:

     a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'articolo 18;

     b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'articolo 19;

     c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'articolo 18.

 

     Art. 13. Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE)

     1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:

     a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

     b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:

     1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;

     2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

     3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;

     c) le attività e le passività in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

     2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purchè nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

 

     Art. 14. Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

     1. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile.

     2. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

     3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), è ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni.

     4. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

     5. Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono iscritte a tale minor valore.

     6. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

 

     Art. 15. Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

     1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa.

     2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

 

     Art. 16. Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:

     a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle relative quotazioni;

     b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato.

     2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente nonchè della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

     3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

     4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

 

     Art. 17. Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27 della direttiva 2013/34/UE)

     1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 16, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo.

     2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel comma 5.

     3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'articolo 16 è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza.

     4. La differenza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi dell'articolo 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.

     5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.

     6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.

     7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.

 

     Art. 18. Attività che non costituiscono immobilizzazioni (articoli 2, punto 6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE e articolo 36 della direttiva 86/635/CEE)

     1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri:

     a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;

     b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni è indicato nella nota integrativa.

     2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei commi 4 e 5.

     3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

     4. I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

     a) alla situazione di solvibilità dei debitori;

     b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.

     5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa.

     6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

     7. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi da 1 e 6 e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

 

     Art. 19. Operazioni in valuta (articolo 39 della direttiva 86/635/CEE)

     1. Le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte nè globalmente nè specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

     2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate:

     a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate;

     b) al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b).

 

     Art. 20. Criteri generali per la redazione della nota integrativa

     1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43.

     2. Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.

     3. La nota integrativa è suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

 

     Art. 21. Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n) o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE)

     1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

     a) le politiche contabili adottate;

     b) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'intermediario, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui trattasi;

     c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonchè i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

     d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

     e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

     f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

     g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;

     h) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

     1) il loro fair value;

     2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

     i) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate e delle partecipazioni a controllo congiunto:

     1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

     2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

     l) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonchè gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

     m) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;

     n) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

     o) il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa è inclusa in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

     p) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

     2. È consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

 

Sezione III

Bilancio consolidato

 

     Art. 22. Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

     1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo 38.

     2. Sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria di cui all'articolo 23.

     3. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'articolo 25, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'articolo 32 e le imprese partecipate di cui all'articolo 33 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

 

     Art. 23. Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8, 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Gli intermediari non IFRS non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.

     2. Sono altresì tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari non IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:

     a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario;

     b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui agli articoli 24 e 40;

     c) una persona fisica.

     3. Fra gli intermediari non IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato o, se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

     4. Gli intermediari non IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

 

     Art. 24. Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario non IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

     a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

     b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato purchè gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;

     c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 25 sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;

     d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalità indicate all'articolo 42. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.

     2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.

     3. Non sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS:

     a) che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 3 dell'articolo 2;

     b) che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26.

 

     Art. 25. Imprese incluse nel consolidamento (articolo 22, paragrafi 6, 7 e 8, della direttiva 2013/34/UE)

     1. Sono inclusi nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite.

 

     Art. 26. Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6, paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;

     b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 è soggetto a gravi e durature restrizioni;

     c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

     d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

     2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.

 

     Art. 27. Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Il bilancio consolidato è redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

     2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purchè nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

     3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.

 

     Art. 28. Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonchè i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31.

 

     Art. 29. Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE)

     1. Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.

     2. La compensazione di cui al comma 1 è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

     3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

     4. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, è iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, è registrata in una sottovoce dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza è positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica denominata «avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte imputata a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

     5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

     6. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.

 

     Art. 30. Azioni o quote di terzi (articolo 24, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE)

     1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi».

     2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».

 

     Art. 31. Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)

     1. Sono eliminati dal bilancio consolidato:

     a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;

     b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

     c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

     2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.

 

     Art. 32. Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purchè la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

     2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonchè i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

     3. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'articolo 26.

 

     Art. 33. Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Alle partecipazioni in imprese collegate è attribuito un valore determinato a norma dell'articolo 17. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26.

     3. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 indica il motivo nella nota integrativa.

 

     Art. 34. Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)

     1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.

     2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.

 

     Art. 35. Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12 della direttiva 2013/34/UE)

     1. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'intermediario che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purchè ammessi dal presente decreto.

     2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformità sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

 

     Art. 36. Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettere a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p), q) ed r); articolo 24, paragrafo 9; articolo 28, paragrafi 1, 2, lettere a), b), c) e d), e 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Si applicano gli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m) ed n), tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue:

     a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;

     b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e,

     c) nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonchè dei crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'intermediario controllante e dalle sue controllate ai membri di detti organi dell'intermediario controllante.

     2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

     a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'articolo 28;

     b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 32;

     c) l'elenco delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'articolo 33;

     d) l'elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto.

     3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:

     a) la denominazione e la sede;

     b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

     c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

     d) la ragione della inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

     4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

     5. È consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

 

     Art. 37. Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29 paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

     1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

     2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

     3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

     a) le attività di ricerca e di sviluppo;

     b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

     c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

     d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

     e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonchè i rapporti verso le imprese collegate;

     f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

     1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

     2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

     g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

     4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

     5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

 

Capo III

Disposizioni applicabili agli intermediari IFRS

Sezione I

Bilancio consolidato

 

     Art. 38. Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) [1]

     1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato:

     a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;

     b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o società finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;

     c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.

     2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

     2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante [2].

     3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

 

     Art. 39. Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Gli intermediari IFRS non controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.

     2. Sono altresì tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:

     a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS;

     b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 40;

     c) una persona fisica.

     3. Fra gli intermediari IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

     4. Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

 

     Art. 40. Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

     1. Non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

     a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

     b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purchè gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;

     c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;

     d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dalla banca controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalità indicate all'articolo 42. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.

     2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.

     3. Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

 

Sezione II

Relazioni sulla gestione

 

     Art. 41. Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE)

     1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

     2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

     3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

     a) le attività di ricerca e di sviluppo;

     b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

     c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

     d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

     e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonchè i rapporti verso le imprese collegate;

     f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

     1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

     2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

     g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

     4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

     5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

 

Capo IV

Documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri Paesi

 

     Art. 42. Pubblicità (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE)

     1. Le succursali di banche e società finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

     2. Le succursali di banche e società finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva 86/635/CEE, o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se ciò sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'articolo 43 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonchè i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.

     3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

     4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.

 

Capo V

Poteri delle Autorità e sanzioni

 

     Art. 43. Poteri delle Autorità

     1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonchè alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate anche in relazione:

     a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 3;

     b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS;

     c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

     d) alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli 37 e 41.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresì per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonchè per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

     5. Nel caso di società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob.

     6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 44. Sanzioni amministrative pecuniarie

     1. Agli intermediari IFRS che violano le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 43 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste dall'articolo 45.

     2. Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000 euro, quando l'inosservanza è conseguenza della grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

     3. Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 45. Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni

     1. Le disposizioni del presente decreto e le disposizioni di cui all'articolo 43 si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione è prevista da specifiche disposizioni di legge.

 

     Art. 46. Disposizioni di chiusura

     1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge.

 

     Art. 47. Esercizio di prima applicazione

     1. Le disposizioni del capo II del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43 relativi agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, può non essere applicata.

 

     Art. 48. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto [3].

 

     Art. 49. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1072, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 1072, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.