§ 5.2.91 - L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:30/03/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modificazioni alla l.r. 29/2006)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.2.91 - L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

(B.U. 14 aprile 2015, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e h), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), la presente legge reca modificazioni e abrogazioni a disposizioni contenute nelle leggi regionali 1 dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), al fine di revisionare la disciplina concernente la concessione delle agevolazioni ivi contenuta.

 

     Art. 2. (Modificazioni alla l.r. 29/2006)

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.";

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"1 bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.";

c) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis";

d) al comma 3, le parole: ", lettere a) e c)," sono soppresse;

e) al comma 4, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".

2. All'articolo 18 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.";

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo concedibile".

3. L'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.".

4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/2006, le parole: ", per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis)," sono soppresse.

5. All'articolo 23 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività agrituristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali.";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4 bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG.".

6. Al comma 3bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, le parole: ", 14 e 25" sono sostituite dalle seguenti: "e 14".

7. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 29/2006, le parole: ", lettere a) e c)" sono soppresse.

8. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2006, le parole: "articolo 20, commi 4, lettera b), e 8" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 20, commi 3 e 6".

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Per i contributi a fondo perduto concessi ai sensi della l.r. 29/2006 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolo 20 della l.r. 29/2006, nella versione antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4 della l.r. 67/1992;

b) la lettera d bis) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006;

c) il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/2006;

d) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)).

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge la dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) ai sensi della l.r. 29/2006 è aumentato di euro 1.000.000, mediante il prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).

2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione di cui al comma 1.