§ III.2.62 - L.R. 10 aprile 2015, n. 18.
Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/04/2015
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambiti di intervento
Art. 3.  Soggetti beneficiari e obiettivi
Art. 4.  Disciplina


§ III.2.62 - L.R. 10 aprile 2015, n. 18.

Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante

(B.U. 15 aprile 2015, n. 53 Suppl.)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia con la presente legge si impegna a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione a favore dell’integrazione sociale dei cittadini disabili. Tra le azioni, particolare rilevanza assumono anche quelle finalizzate a rimuovere o superare gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità, inteso come concreta possibilità di fruire delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini.

 

     Art. 2. Ambiti di intervento

1. Grazie al supporto delle innovazioni tecnologiche, viene giornalmente offerta la possibilità di accedere ad alcuni servizi a prezzo ridotto, utilizzando il sistema “self-service”.

2. Tale opportunità ha trovato larga diffusione presso le stazioni di distribuzione di carburante, dove tale sistema consente un’opportunità di “risparmio economico”, qualora l’interessato provveda autonomamente a effettuare il rifornimento, senza avvalersi dell’operatore addetto alla stazione.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari e obiettivi

1. Le operazioni per provvedere autonomamente a effettuare il rifornimento di carburante possono rivelarsi di grande difficoltà per gli automobilisti disabili che presentano sensibili limitazioni dell’autonomia motoria, tali da rendere pressoché impossibile l’utilizzo, per parte loro, del percorso “self-service” e che, pertanto, gli stessi, a causa della loro situazione di handicap, non possono fruire del servizio alle condizioni e con le agevolazioni offerte alla generalità dei cittadini.

2. Obiettivo della presente legge è, dunque, l’adozione doverosa di ogni utile strategia atta a ridurre le difficoltà che limitano, per i cittadini disabili, il riconoscimento delle pari opportunità, facilitando l’accesso ai servizi che le nuove tecnologie hanno reso disponibili.

 

     Art. 4. Disciplina

1. Agli automobilisti disabili è riconosciuto, ai sensi della presente legge, il diritto di effettuare le operazioni di “self-service” tramite il personale addetto alla stazione di rifornimento di carburante, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.