§ 4.5.150 - R.R. 27 ottobre 2015, n. 8.
Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/10/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale)
Art. 4.  (Procedura per l'inizio dell'attività)
Art. 5.  (Obblighi a carico dei soggetti che svolgono i servizi di collegamento aeroportuale)
Art. 6.  (Monitoraggio e controllo)
Art. 7.  (Richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione)
Art. 8.  (Norme transitorie e abrogative)


§ 4.5.150 - R.R. 27 ottobre 2015, n. 8.

Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale.

(B.U. 30 ottobre 2015, n. 44, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. h), e di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, disciplina, in conformità all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i servizi di collegamento, effettuati mediante autobus, con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Sono esclusi dal presente regolamento i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, nonché i servizi autobus di collegamento tra i parcheggi a servizio degli aeroporti e le aree di accesso ai medesimi aeroporti che sono autorizzati, dagli enti competenti ai sensi della normativa vigente, quali servizi finalizzati di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), della l.r. n. 6/2012, o quali servizi di noleggio autobus con conducente di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), della l.r. n. 6/2012, oppure che sono gestiti mediante mezzi immatricolati ad uso proprio. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i servizi di collegamento tra terminal o aree diverse del medesimo aeroporto, svolti su percorsi aperti alla libera circolazione, anche con fermate intermedie purché ubicate sul sedime aeroportuale, che sono autorizzati, dagli enti competenti ai sensi della normativa vigente, quali servizi finalizzati di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), della l.r. n. 6/2012, per i quali è consentito il trasporto di passeggeri in piedi.

2. La Regione, in considerazione della valenza regionale dei collegamenti di cui al comma 1 e della conseguente necessità di garantire agli utenti la possibilità di raggiungere gli aeroporti lombardi con servizi di qualità, in particolare:

a) promuove il rispetto della legalità nel settore e condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale;

b) stabilisce i requisiti, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale;

c) stabilisce le modalità di controllo e determina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dei servizi e le relative modalità applicative in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

d) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti;

e) promuove la semplificazione amministrativa e la competitività tra gli operatori del settore.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Per servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti di cui al comma 2, lettera a), si intendono i servizi di trasporto pubblico assentiti dalla Regione per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico, organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi a chiamata.

2. I servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale sono individuati nelle:

a) relazioni di traffico che originano all'interno del territorio della Regione e hanno come destinazione uno dei seguenti aeroporti:

1. Malpensa Terminal 1 e/o Terminal 2;

2. Linate;

3. Orio al Serio;

4. Montichiari;

b) relazioni di traffico di collegamento tra gli aeroporti di cui alla lettera a);

c) relazioni di traffico che originano da territori appartenenti ad altre Regioni confinanti con la Lombardia, che hanno come destinazione gli aeroporti di cui alla lettera a) e almeno una fermata intermedia all'interno del territorio lombardo.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Impresa: l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi, che organizza e gestisce i servizi di cui al presente regolamento;

b) Aggregazione di Imprese: l'aggregazione di soggetti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) o lett. e-bis) del d.lgs. n. 163/2006, autorizzati all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritti al REN;

c) Relazione di Traffico: il collegamento tra due località, delle quali almeno una coincidente con uno degli aeroporti di cui al comma 2, lettera a);

d) Autobus in Disponibilità dell'Impresa: gli autobus immatricolati ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui l'Impresa o uno dei soggetti appartenenti all'Aggregazione di Imprese o altra impresa ad uno di essi collegata o controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulti proprietaria o di cui possa disporre ad un titolo legale diverso da quello proprietario, quale, a titolo esemplificativo, un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, un contratto di noleggio senza conducente o di un contratto di leasing, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 

     Art. 3. (Requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale)

1. Ai fini dell'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale su una determinata Relazione di Traffico, il soggetto che intende avviare l'attività deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;

b) certificazioni relative alla qualità aziendale e alla qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001 o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero altre misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici come stabilito dall'art. 43 del d.lgs. n. 163/2006;

c) Autobus in Disponibilità dell'Impresa in numero idoneo, in relazione al programma d'esercizio, al percorso e alla lunghezza della Relazione di Traffico, ad assicurare il regolare esercizio del servizio, classificati, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003 (pubblicato in G.U.R.I. n. 30 del 6 febbraio 2004), in classe "B" o in classe "III" e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada. Gli autobus devono essere stati immatricolati per la prima volta da non più di sei anni e devono rispondere alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico, con particolare riguardo alla l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 e successive disposizione attuative;

d) nulla osta, rilasciato dai soggetti competenti ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 6, comma 2, lettera i), della l.r. n. 6/2012, relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, ivi incluso l'aeroporto, rilasciato dal soggetto competente;

e) non controllare né essere controllato né essere sottoposto al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., rispetto ad altre Imprese o Aggregazioni di Imprese già esercenti il servizio sulla stessa Relazione di Traffico;

f) non essere incorso, nel periodo di sei mesi precedenti la data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, nella sospensione di un servizio di collegamento aeroportuale ai sensi dell'art. 7;

g) non essere incorso, nel periodo di un anno precedente la data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, nel divieto di prosecuzione di un servizio di collegamento aeroportuale ai sensi dell'art. 7.

2. Se il soggetto che intende avviare l'attivitàè un'Aggregazione di Imprese, i requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere c) e d), devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte dell'aggregazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d) deve essere posseduto dall'Impresa che, facente parte dell'Aggregazione di Imprese, espleta servizi di trasporto di persone su strada. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) deve essere posseduto dall'Aggregazione di Imprese.

3. Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata, in ragione delle rispettive competenze, sono tenuti ad assegnare i relativi stalli, anche a titolo oneroso, tenendo eventualmente conto della localizzazione dello stallo, secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione, al fine di perseguire la copertura del servizio nell'arco delle 24 ore e il coordinamento degli orari tra i diversi gestori esercenti, con intervalli di effettuazione del servizio non inferiori ai 10 minuti.

Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata disciplinano termini e modalità di utilizzo degli stalli nonché le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali prescrizioni.

Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata sono tenuti a comunicare le procedure seguite e a trasmettere gli atti assunti a Regione Lombardia. E' in ogni caso vietato agli operatori assegnatari degli stalli cedere, a qualsiasi titolo, i medesimi stalli ad altri operatori. Il divieto di prosecuzione dell'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale comporta la revoca dell'assegnazione del relativo stallo.

 

     Art. 4. (Procedura per l'inizio dell'attività)

1. L'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale su una determinata Relazione di Traffico di cui all'art. 28 comma 2 della l.r. 6/2012è avviato previa presentazione a Regione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

2. La SCIA deve essere presentata alla Direzione regionale competente secondo le modalità dalla stessa definite e comunque telematicamente previa sottoscrizione digitale. La segnalazione deve contenere: la denominazione, la sede legale e operativa, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.

3. Alla SCIA devono essere allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1;

b) l'individuazione della Relazione di Traffico che si intende soddisfare con il servizio richiesto, ivi inclusa la documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea, del percorso, delle fermate e degli eventuali percorsi alternativi, tenuto conto che i percorsi devono prevedere almeno una fermata presso i nodi di interscambio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, metropolitano e automobilistico, al fine di garantire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

c) il programma di esercizio e le tabelle orarie che garantiscano il servizio nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione alle caratteristiche della Relazione di Traffico e agli orari di operatività degli scali, articolati in orari fissi e cadenzati, salvo i servizi a chiamata;

d) l'individuazione dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti, ivi incluse le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di informazione all'utenza e l'ubicazione degli impianti quali a titolo esemplificativo depositi e officine;

e) l'indicazione di: numero telaio e/o targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli Autobus in Disponibilità dell'Impresa da adibire allo svolgimento del servizio, specificando il titolo giuridico di disponibilità dei mezzi, nonché l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati, nonché gli autobus oggetto di compravendita o di altro contratto che entreranno in disponibilità dell'impresa entro 180 giorni dalla data di presentazione della segnalazione;

f) l'individuazione delle tariffe che l'impresa intende applicare, ivi incluse le tabelle polimetriche tariffarie;

g) i dati identificativi e gli estremi del nulla osta rilasciato dai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera j), e dell'articolo 6, comma 2, lettera i), della l.r. n. 6/2012 relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché estremi o copia dell'atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, ivi incluso l'aeroporto, rilasciato dal soggetto competente;

h) copia delle certificazioni relative alla qualità aziendale e alla qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001 o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero altre misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici come stabilito dall'art. 43 del d.lgs. n. 163/2006.

4. La SCIA, corredata da tutti gli allegati, è sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, oppure, in caso di segnalazione presentata da una Aggregazione di Imprese, dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante alla Aggregazione di Imprese.

5. In caso di incompletezza o irregolarità della SCIA, di accertata carenza dei requisiti di cui all'art. 3 o nel caso in cui risulti che il servizio oggetto di SCIA comprometta gravemente l'esistenza di un servizio di trasporto pubblico locale comparabile coperto da uno o più contratti di servizio sulle tratte dirette interessate, in base ad un'analisi dettagliata e motivata svolta dagli enti titolari dei contratti di servizio, la Direzione regionale competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 19, della legge n. 241/1990.

6. L'Impresa o l'Aggregazione di Imprese richiede alla Direzione regionale competente il rilascio di apposito nulla osta per l'immatricolazione dei mezzi ad uso servizio di linea aeroportuale, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 285/1992.

7. L'Impresa o l'Aggregazione di Imprese è tenuta ad attivare il servizio entro 180 giorni dalla data di presentazione della SCIA.

8. Eventuali vicende soggettive dell'Impresa, quali cessione di azienda o di ramo d'azienda, oppure fusione, scissione o trasformazione, o mutamenti nella composizione dell'Aggregazione di Imprese sono oggetto di nuova istanza mediante presentazione di apposita SCIA in conformità alla disciplina di cui al presente regolamento.

9. Eventuali variazioni dell'elenco degli Autobus in Disponibilità o del percorso o delle fermate sono oggetto di aggiornamento della SCIA mediante preventiva segnalazione certificata, corredata dalla documentazione relativa agli elementi oggetto di variazione, da presentare alla Direzione regionale competente con le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Nel caso di autobus immatricolati ad uso di noleggio con conducente, la presentazione alla Direzione regionale competente della SCIA o dell'aggiornamento della SCIA costituisce titolo per l'utilizzo dei mezzi per il servizio.

 

     Art. 5. (Obblighi a carico dei soggetti che svolgono i servizi di collegamento aeroportuale)

1. L'Impresa o l'Aggregazione di Imprese che svolge i servizi di collegamento aeroportuale deve:

a) possedere i requisiti di cui all'art. 3;

b) esercitare il servizio rispettando il percorso e le fermate indicati nella SCIA o nei suoi successivi aggiornamenti;

c) rispettare le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lett. d) e comma 3.

2. L'Impresa o l'Aggregazione di Imprese è tenuta a:

a) adibire al servizio di linea esclusivamente Autobus in Disponibilità dell'Impresa specificamente individuati nella SCIA o nei suoi successivi aggiornamenti;

b) ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente e comunicarla preventivamente alla Direzione regionale competente, in caso di utilizzo di Autobus in Disponibilità dell'Impresa adibiti ad altro servizio di linea per trasporto di persone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) in merito all'esclusione di autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche;

c) procedere all'aggiornamento della SCIA mediante preventiva segnalazione certificata, corredata dalla documentazione relativa agli elementi oggetto di variazione, da presentare alla Direzione regionale competente nei casi di cui all'art. 4, comma 9;

d) impiegare autobus immatricolati per la prima volta da non più di sei anni, rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico, con particolare riguardo alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e successive disposizioni attuative;

e) rendere pubblico l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio e dotare gli autobus utilizzati per l'espletamento del servizio di appositi indicatori di percorso in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

f) adottare la carta della mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998;

g) comunicare alla Direzione regionale competente qualsiasi variazione al programma di esercizio e alle tariffe applicate almeno 3 giorni prima della loro entrata in vigore, garantendo che il servizio copra l'arco delle ventiquattro ore, in relazione alle caratteristiche della Relazione di Traffico e agli orari di operatività degli scali, articolato in orari fissi e cadenzati, salvo i servizi a chiamata;

h) comunicare alla Direzione regionale competente, entro tre giorni, le eventuali corse aggiuntive realizzate per soddisfare picchi temporanei di domanda, che possono essere effettuate entro il numero massimo di 20 corse al giorno;

i) rispettare il programma di esercizio, articolato in orari fissi e cadenzati, anche in caso di utilizzo di veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, salvo che per i servizi a chiamata e le corse aggiuntive oggetto di comunicazione ai sensi della lettera h);

j) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale devono figurare le seguenti informazioni minime: la ragione sociale dell'impresa emittente, il prezzo o un codice alfanumerico ad esso associato (che garantisca all'utente, tramite canali comunicativi ad ampia diffusione, di risalire facilmente all'individuazione del prezzo), le principali norme d'uso associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, ambito e periodo di validità, eventuale necessità di validazione, tenuto conto che gli spostamenti dei viaggiatori devono avere almeno come origine o come destinazione uno degli aeroporti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

k) garantire la riconoscibilità delle fermate, contraddistinte da apposita segnaletica;

l) garantire adeguati livelli di manutenzione e di comfort degli autobus impiegati per il servizio e non consentire il trasporto di passeggeri in piedi né di passeggeri che non abbiano come origine o destinazione del viaggio uno degli aeroporti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

m) garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri diversamente abili, secondo modalità preventivamente definite ed oggetto di adeguata pubblicità a tal fine, le Imprese devono pubblicizzare sui propri siti ed anche presso le paline di fermata le modalità per usufruire del servizio di trasporto aeroportuale con i mezzi a ciò idonei e garantendo il medesimo costo applicato agli altri passeggeri;

n) garantire al passeggero un'agevole acquisizione dei titoli di viaggio mediante la disponibilità di idonea strumentazione anche nei punti di fermata o a bordo degli autobus;

o) applicare nei confronti degli addetti la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di regolarità contributiva e previdenziale;

p) rispettare le disposizioni vigenti in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007;

q) comunicare alla Direzione regionale competente la volontà di sospendere o cessare l'esercizio del servizio. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e deve essere resa nota all'utenza; il periodo di ogni sospensione non può superare i 180 giorni;

r) fornire alla Direzione regionale competente i dati di monitoraggio di cui all'art. 6;

s) conservare a bordo di ogni autobus copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell'art. 4, comma 5;

t) disporre di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione.

 

     Art. 6. (Monitoraggio e controllo)

1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, in relazione all'andamento della domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi aeroportuali, la Direzione regionale competente promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi, anche mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi.

2. A tal fine, l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese è tenuta ad attivare idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo), numero di passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali, giornalieri, mensili) e percorrenze offerte, i cui risultati devono essere comunicati alla Direzione regionale competente ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla medesima Direzione. La Regione potrà rendere disponibili tali dati ad altre pubbliche amministrazioni e all'autorità aeroportuale.

3. La Regione dispone controlli, anche a campione secondo le disposizioni vigenti, sul possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 e sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. A tal fine la Regione può avvalersi di soggetti esterni o anche stipulare specifici accordi con altre pubbliche amministrazioni.

4. Il personale della Regione o altro soggetto specificamente incaricato dalla stessa è abilitato a:

a) effettuare controlli sulle linee e sulle comunicazioni effettuate dalle imprese, con particolare riferimento all'impiego di mezzi idonei ai sensi del presente regolamento, nonché al rispetto del percorso, delle fermate e dei capolinea;

b) prendere visione o anche estrarre copia di ogni documento relativo alla gestione del servizio;

c) ove siano ravvisate irregolarità o infrazioni, attivare le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7.

5. Restano fermi la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell'ambito del demanio aeronautico, ai sensi del Codice della navigazione, nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia.

6. La Direzione regionale competente provvede a segnalare ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), il mancato rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dagli stessi soggetti indicati, qualora rilevato nell'ambito dei controlli di competenza di cui ai commi 3 e 4.

 

     Art. 7. (Richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione)

1. La Direzione regionale competente adotta i provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio di collegamento aeroportuale secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo.

2. L'Impresa che incorre nella sospensione o nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone di cui all'art. 13 del Regolamento CE n. 1071/2009è soggetta, rispettivamente, alla sospensione o al divieto di prosecuzione dell'esercizio di tutti i servizi di collegamento aeroportuale di cui la stessa è titolare; alle medesime conseguenze è soggetta l'Aggregazione di Imprese partecipata dall'Impresa che espleta servizi di trasporto di persone su strada, la quale incorra nella predetta sospensione o revoca.

3. E' soggetta al provvedimento di richiamo, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese che compie una delle seguenti infrazioni:

a) non rispetta il percorso e le fermate indicati nella SCIA o nei suoi successivi aggiornamenti;

b) impiega autobus immatricolati per la prima volta da più di sei anni o non rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico, con particolare riguardo alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e successive disposizioni attuative, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera d);

c) non rende pubblico l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe applicate e le altre condizioni di esercizio e non dota gli autobus utilizzati per l'espletamento del servizio di appositi indicatori di percorso, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera e);

d) non adotta la carta della mobilità, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera f);

e) non comunica alla Direzione regionale competente qualsiasi variazione al programma di esercizio e alle tariffe applicate almeno 3 giorni prima della loro entrata in vigore, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), oppure adotta un programma di esercizio privo delle caratteristiche di cui dell'art. 5, comma 2, lettera g);

f) non comunica alla Direzione regionale competente le eventuali corse aggiuntive entro 3 giorni decorrenti dalla data di effettuazione delle stesse, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera h), oppure effettua corse aggiuntive oltre i limiti o al di fuori dei casi consentiti dall'art. 5, comma 2, lettera h);

g) non rispetta il programma di esercizio, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera i);

h) non rilascia il titolo di viaggio con le caratteristiche minime di cui all'art. 5, comma 2, lettera j);

i) non garantisce la riconoscibilità delle fermate, contraddistinte da apposita segnaletica, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera k);

j) non garantisce adeguati livelli di manutenzione e di comfort degli autobus impiegati per il servizio e consente il trasporto di passeggeri in piedi o di passeggeri che non hanno come origine o destinazione del viaggio uno degli aeroporti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera l);

k) non garantisce l'accessibilità e il trasporto di passeggeri diversamente abili, secondo modalità preventivamente definite ed oggetto di adeguata pubblicità, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera m);

l) non garantisce al passeggero un'agevole acquisizione dei titoli di viaggio mediante la disponibilità di idonea strumentazione anche nei punti di fermata o a bordo degli autobus, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera n);

m) non fornisce alla Direzione regionale competente i dati di monitoraggio di cui all'art. 6, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera r);

n) non conserva a bordo di ogni autobus copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell'art. 4, comma 5, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera s);

o) non dispone di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera t).

4. Nel caso in cui l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese sia soggetta a 3 richiami disposti ai sensi del comma 3 e riferiti alla medesima Relazione di Traffico nell'arco di due anni, la Direzione regionale competente invia al soggetto interessato apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni, pena l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo. L'Impresa o l'Aggregazione di Imprese che è soggetta a 5 richiami disposti ai sensi del comma 3 e riferiti alla medesima Relazione di Traffico nell'arco di tre anni, incorre, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, nel provvedimento di sospensione dall'esercizio del servizio relativo alla predetta Relazione di Traffico per un periodo di 30 giorni.

5. Incorre nel provvedimento di sospensione dall'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale per un periodo di 60 giorni, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese che compie una delle seguenti infrazioni:

a) in fase di controllo, risulta non essere in possesso delle certificazioni relative alla qualità aziendale e alla qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001 o di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di altre misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici come stabilito dall'art. 43 del d.lgs. n. 163/2006, in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b);

b) non rispetta la disposizione di cui all'art. 4, comma 9;

c) non adibisce al servizio di linea esclusivamente Autobus in Disponibilità dell'Impresa, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera a);

d) utilizza Autobus in Disponibilità dell'Impresa adibiti ad altro servizio di linea per trasporto di persone senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera b);

e) non applica nei confronti degli addetti la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di regolarità contributiva e previdenziale, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera o);

f) non rispetta le disposizioni in materia di separazione contabile, in violazione dell'art. 5, comma 2, lettera p);

g) impedisce, senza giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all'art. 6, commi 3 e 4.

6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5 si interrompe dalla data in cui viene comunicata alla Direzione regionale competente l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione con riferimento all'infrazione commessa. Il periodo di sospensione riprende se, a seguito di accertamenti da parte della Regione, la posizione risulta non essere stata regolarizzata.

7. Decorso il periodo di sospensione previsto dal comma 5 senza che sia stata regolarizzata la posizione, l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese incorre, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale.

8. Incorre altresì nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, l'Impresa o l'Aggregazione di Imprese che commette una delle seguenti infrazioni:

a) esercita il servizio nel periodo di sospensione dello stesso;

b) salvo i casi disciplinati dai commi precedenti, perde alcuno dei requisiti di cui all'art. 3;

c) non attiva il servizio entro il termine di cui all'art. 4, comma 7;

d) non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8;

e) sospende o cessa l'esercizio del servizio senza averne informato la Direzione regionale competente o in violazione dei termini di cui all'art. 5, comma 2, lettera q).

 

     Art. 8. (Norme transitorie e abrogative)

1. Per le imprese autorizzate ai sensi della d.g.r. 27 dicembre 2007, n. VIII/6412 e della d.g.r. 13 febbraio 2013, n. IX/4850, i relativi titoli autorizzatori restano validi ed efficaci fino alla loro scadenza, ferma restando l'applicazione, anche a tali imprese, della disciplina di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7, con l'eccezione del requisito di cui all'art. 5, comma 2, lett. t), nonché di quello relativo al possesso della certificazione di qualità ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001 o di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di altre misure equivalenti di garanzia della qualità ambientale prodotte dagli operatori economici come stabilito dall'art. 43 del d.lgs. n. 163/2006, che devono essere posseduti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In caso di aggiornamento delle autorizzazioni di cui al comma 1 che riguardino modifiche dell'elenco degli Autobus in Disponibilità o del percorso o delle fermate, il soggetto interessato presenta alla Direzione regionale competente, con le modalità di cui all'art. 4, apposita SCIA corredata esclusivamente dalla documentazione relativa agli elementi oggetto di variazione; si applica in tal caso il comma 5 del medesimo articolo 4.

3. In ogni altro caso che comporti l'aggiornamento delle autorizzazioni di cui al comma 1, ivi inclusi i casi di vicende soggettive dell'impresa autorizzata, quali cessione di azienda o di ramo d'azienda, oppure fusione, scissione o trasformazione, o di mutamenti nella composizione dell'Aggregazione di Imprese autorizzate, si procede mediante presentazione di una nuova istanza, formulando apposita SCIA in conformità alla disciplina di cui al presente regolamento.

4. Ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina di cui alla d.g.r. 13 febbraio 2013, n. IX/4850, salvo che il soggetto che intende avviare l'attività presenti una nuova istanza, formulando apposita SCIA in conformità al presente regolamento. Alle imprese che concludono il procedimento di autorizzazione ai sensi della d.g.r. 13 febbraio 2013, n. IX/4850, si applica la disciplina di cui al comma 1.

4 bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e della conseguente riduzione dei ricavi da traffico, nonché della derivata necessità di concedere alle aziende un lasso di tempo utile alla ripresa economica anche per il rinnovo del parco mezzi, ai fini dell'esercizio dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, per gli anni 2021 e 2022:

a) il soggetto che intende avviare l'attività di cui all'articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 3, con esclusione del requisito di cui alla lettera c) nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere stati immatricolati per la prima volta da non più di sei anni;

b) per la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, svolta ai sensi dell'articolo 6, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento, non si tiene conto del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere stati immatricolati per la prima volta da non più di sei anni [1].

5. Sono abrogate la d.g.r. n. VIII/6412 del 27 dicembre 2007 e la d.g.r. n. IX/4850 del 13 febbraio 2013, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.


[1] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 1 giugno 2021, n. 5.