§ 2.2.137 - L.R. 25 maggio 2015, n. 15.
Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:25/05/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Lavoro di assistenza e cura)
Art. 3.  (Assistente familiare)
Art. 4.  (Destinatari)
Art. 5.  (Compiti della Regione)
Art. 6.  (Sportelli per l'assistenza familiare)
Art. 7.  (Registri territoriali degli assistenti familiari)
Art. 8.  (Formazione dell'assistente familiare)
Art. 9.  (Interventi di sostegno economico)
Art. 10.  (Clausola valutativa)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.137 - L.R. 25 maggio 2015, n. 15.

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(B.U. 28 maggio 2015, n. 22 suppl.)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, in conformità ai principi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).

2. Nel rispetto delle specifiche competenze collaborano e concorrono, tra gli altri, all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) la Regione;

b) gli enti locali;

c) le aziende sanitarie locali;

d) gli organismi del terzo settore, in particolare gli enti che hanno come finalità statutarie l'educazione o la formazione professionale o l'assistenza alle non autosufficienze;

e) le organizzazioni sindacali e i loro enti di patronato;

f) gli enti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro.

 

     Art. 2. (Lavoro di assistenza e cura)

1. Per lavoro di assistenza e cura, nell'accezione del prendersi cura, s'intendono tutti gli interventi di natura assistenziale e domestica prestati in modo continuativo come attività di supporto, anche in sostituzione del nucleo familiare dell'assistito, finalizzati a prevenire, ridurre o rimuovere situazioni di disagio e di fragilità nei confronti di persone in condizioni di non autosufficienza, temporanea, parziale o permanente, per stato di cronicità e volti a favorire la permanenza della persona fragile nel proprio contesto socio ambientale di vita per il suo benessere.

 

     Art. 3. (Assistente familiare)

1. L'assistente familiare svolge lavoro di assistenza e cura in favore delle persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità, in conformità ai requisiti e alle disposizioni di cui alla presente legge e alle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 4. (Destinatari)

1. Sono destinatari delle misure di cui alla presente legge:

a) le persone che si trovano nella condizione di fragilità, non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità e le loro famiglie, che intendono assumere o hanno assunto un assistente familiare;

b) coloro che svolgono o che intendono svolgere lavoro di assistenza e cura a domicilio in qualità di assistente familiare.

 

     Art. 5. (Compiti della Regione)

1. La Regione in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per perseguire le finalità della presente legge:

a) promuove sul territorio regionale percorsi formativi in coerenza con il proprio sistema regionale di formazione professionale;

b) promuove, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro e valorizzare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;

c) favorisce l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e la relativa connessione in rete con il sistema socio-sanitario regionale e con l'offerta di servizi sociali dei comuni, per assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più appropriato;

d) programma annualmente forme di sostegno economico a favore delle persone assistite o delle loro famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, previa valutazione della situazione economica, anche attraverso modalità che tengono conto dei carichi assistenziali, di coloro che accedono alle prestazioni sociali agevolate;

e) promuove le linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari d'intesa con i piani di zona degli enti locali;

f) promuove, attraverso le ASL e in collaborazione con i medici di cure primarie, campagne di comunicazione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall'assistente familiare.2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano delle azioni, restituendo alla competente commissione consiliare opportuna informativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

 

     Art. 6. (Sportelli per l'assistenza familiare)

1. I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione sociale di cui alla l.r. 3/2008 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare.

2. Rientrano tra le attività dello sportello:

a) l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;

b) la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all'articolo 7;

c) l'assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;

d) l'informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione dell'assistente familiare e in ogni obbligo correlato;

e) l'informazione sull'accesso agli interventi di sostegno economico.

 

     Art. 7. (Registri territoriali degli assistenti familiari)

1. In conformità alle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sono istituiti i registri degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali.

2. Nei registri sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie.

3. Possono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente:

a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell'Unione europea;

b) attestati di competenza di cui all'articolo 8;

c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare contratto di lavoro.4. Le persone non appartenenti all'Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari, devono essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c).

5. Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di economia domestica e della lingua italiana [1].

6. È possibile l'iscrizione contemporanea a più registri territoriali degli assistenti familiari.

7. I registri territoriali degli assistenti familiari sono pubblici e consultabili sui siti internet istituzionali dei comuni, delle ASL e della Regione.

8. L'iscrizione ai registri territoriali non costituisce un requisito per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare.

 

     Art. 8. (Formazione dell'assistente familiare)

1. La Regione promuove, anche nell'ambito dei programmi regionali di inserimento lavorativo, percorsi formativi per assistenti familiari, sulla base degli specifici standard professionali e formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

2. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni di età, essere residenti in Lombardia e, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e una conoscenza di base della lingua italiana.

3. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui alla l.r. 19/2007, necessario per l'iscrizione nei registri territoriali degli assistenti familiari, è conseguente al superamento di un esame teorico-pratico al termine del percorso di formazione. L'ente di formazione accreditato valuta l'esperienza di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), ai fini del riconoscimento di crediti formativi, secondo le indicazioni regionali.

4. L'attestato di competenza di assistente familiare è riconosciuto quale credito formativo per l'accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona.

 

     Art. 9. (Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole fragili e le famiglie fragili che si avvalgono di assistenti familiari attraverso la concessione di contributi.

2. Il contributo è concesso nei limiti delle previsioni di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed è spendibile da parte della famiglia nell'ambito della rete degli assistenti familiari, iscritti al registro di cui all'articolo 7 e con c ontratto di lavoro conforme alla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni.

 

     Art. 10. (Clausola valutativa) [2]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel valorizzare il lavoro di cura degli assistenti familiari e sostenere le persone in condizioni di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) qual è stata l'adesione dei destinatari e la diffusione sul territorio regionale degli sportelli per l'assistenza familiare, delle iniziative formative e delle iscrizioni al registro territoriale degli assistenti familiari;

b) gli esiti delle informative previste alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5;

c) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare a carico di anziani e disabili e delle loro famiglie e alla qualificazione dell'offerta di cura proposta;

d) quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati rilevati, anche in base al giudizio degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria interessati.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, quantificate in 700.000,00 euro, si fa fronte per l'anno 2015 nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 07 'Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.

2. Alle spese per la realizzazione dei percorsi formativi di assistente familiare di cui all'articolo 8 della presente legge si fa fronte, per l'anno 2015, nell'ambito della disponibilità delle risorse della programmazione comunitaria 2007/2013 destinate alla 'Dote unica Lavoro', allocate alla missione 15 'Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale', programma 04 'Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione professionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017, nonché con le risorse a valere del bilancio ministeriale del Programma 'Garanzia Giovani'.

3. Dagli esercizi successivi al 2015 le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni/programmi individuati ai commi 1 e 2.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.