§ 4.1.73 - L.R. 12 novembre 2014, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/11/2014
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/2001)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 24/2001)
Art. 4.  (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 24/2001)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)
Art. 6.  (Salvezza delle discipline per il recupero dei sottotetti già approvate successivamente all’entrata in vigore della l.r. 24/2001)
Art. 7.  (Modifiche agli articoli 10, 18 e 78 della l.r. 16/2008)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie)


§ 4.1.73 - L.R. 12 novembre 2014, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B.U. 14 novembre 2014, n. 16)

 

Art. 1. (Oggetto della legge)

1. La presente legge contiene modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e agli articoli 10, 18 e 78 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto dei principi fondamentali in materia di disciplina dell’attività edilizia stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e nell’articolo 5, commi 9 e 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/2001)

1. La rubrica dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 è sostituita dalla seguente: “(Finalità, definizioni e ambito di applicazione)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:

a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;

b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. ”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001, è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi in attesa dell’inserimento nel Piano urbanistico comunale (PUC) o nello strumento urbanistico comunale vigente o nel loro aggiornamento di apposita disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti dall’articolo 2.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 24/2001)

1. L’articolo 2 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Interventi di recupero)

1. Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all’articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi come sopra definiti devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).

3. Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna di cui al comma 2, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.

4. Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari e aperture a filo falda. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono assentiti mediante:

a) rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ove i medesimi interventi comportino modificazioni della sagoma dell’edificio esistente;

b) presentazione di DIA obbligatoria ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ove gli interventi non comportino le modificazioni di cui alla lettera a).

6. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell’area oggetto dell’intervento oppure in altre aree limitrofe.

7. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni a seconda che l’intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiari stabiliti all’articolo 10, comma 2, lettera f), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico- ricettive.”.

 

     Art. 4. (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 24/2001)

1. L’articolo 4 della l.r. 24/2001 è abrogato.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)

1. L’articolo 7 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Contenuti e procedura della variante urbanistica per l’inserimento della disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5)

1. I comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, introdurre nel vigente PUC o nello strumento urbanistico generale la disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica della presente legge, nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, e delle condizioni stabilite all’articolo 5. In tale disciplina il Comune individua le zone o gli ambiti in cui sono ammessi gli interventi di recupero in relazione alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture, prevedendo, altresì, le eventuali prestazioni di standard urbanistici da assolvere, e stabilisce per gli interventi comportanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei locali sottotetto:

a) le percentuali di ampliamento volumetrico o superficiario consentite, comunque entro il limite massimo del 20 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente;

b) le altezze massime consentite per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura;

c) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);

d) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

2. La disciplina di cui al comma 1 concernente i locali sottotetto se comportante modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dell’edificio non può riguardare gli immobili:

1) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;

4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “strutture urbane qualificate” (SU), “nuclei isolati” ed “aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE).

3. Per l’introduzione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica la procedura di seguito stabilita:

a) la deliberazione di adozione della variante al vigente strumento urbanistico comunale è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, con possibilità di presentazione di osservazioni da parte di qualunque interessato entro i successivi quindici giorni;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio comunale, da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;

c) gli atti deliberativi comunali di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi alla Regione per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2;

d) la variante allo strumento urbanistico si intende approvata decorso il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte della Regione senza che essa abbia assunto e notificato la determinazione di sua competenza contenente eventuali prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, alla cui osservanza è subordinata l’efficacia dell’atto approvativo.”.

 

     Art. 6. (Salvezza delle discipline per il recupero dei sottotetti già approvate successivamente all’entrata in vigore della l.r. 24/2001)

1. Fino all’approvazione della variante urbanistica di cui all’articolo 7 della l.r. 24/2001, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le vigenti discipline per il recupero dei sottotetti esistenti inserite negli strumenti urbanistici comunali approvati successivamente all’entrata in vigore della l.r. 24/2001.

 

     Art. 7. (Modifiche agli articoli 10, 18 e 78 della l.r. 16/2008)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in deroga ai parametri urbanistico-edilizi” sono sostituite dalle seguenti: “senza applicazione dell’indice edificatorio”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: “ Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ” sono inserite le seguenti: “In attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni”.

3. Al comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Negli interventi di nuova costruzione” sono inserite le seguenti: “e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia”.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività già presentate alla data della sua entrata in vigore, salva la facoltà dell’interessato di richiedere l’applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.