§ 2.6.28 - L.R. 7 agosto 2014, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:07/08/2014
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 40/2009)
Art. 3.  (Modifiche dell’articolo 21 della l.r. 40/2009)
Art. 4.  (Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 30 bis nella l.r. 40/2009)
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.6.28 - L.R. 7 agosto 2014, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)

(B.U. 13 agosto 2014, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Sono esclusi dall'applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 40/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell’affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie.”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’articolo 21 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, affidano, in ogni caso, la gestione degli impianti sportivi tenendo conto”.

2. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai bandi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle procedure di cui all’articolo 20, comma 1,”.

 

     Art. 4. (Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009)

1. Nella rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “Attività” sono inserite le seguenti: “concertativa e”.

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 30 bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 30 bis. (Accordi di programma per eventi sportivi)

1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all’articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all’articolo 22, comma 2, lettera d).

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 7 previste per le manifestazioni indicate all’articolo 22, comma 1.”.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.