§ 2.1.147 - L.R. 23 febbraio 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:23/02/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’ articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 2.  (Criterio preferenziale derivante dall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo)
Art. 3.  (Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari)
Art. 4.  (Norma transitoria)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 2.1.147 - L.R. 23 febbraio 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti

(B.U. 4 marzo 2015, n. 6)

 

Art. 1. (Modifica all’ articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Il comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento è necessaria l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo. ”.

 

     Art. 2. (Criterio preferenziale derivante dall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo)

1. L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, di cui all’articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari)

1. A partire dall’anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall’opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all’articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono finalizzate presso ciascuna Azienda o Ente alla corresponsione dell’indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che hanno superato l’anzianità di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014, negli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010, rispettivamente all’articolo 12 per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria e all’articolo 11 per l’Area della Dirigenza sanitaria.
2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

 

     Art. 4. (Norma transitoria)

1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

2. La sperimentazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul Servizio Sanitario Regionale.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.