§ 1.5.149 - L.R. 12 novembre 2014, n. 34.
Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:12/11/2014
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)
Art. 2.  (Disposizioni di prima applicazione)
Art. 3.  (Disposizioni finali)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.149 - L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B.U. 14 novembre 2014, n. 16)

 

Art. 1. (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)

1. Nelle more dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 80 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come da ultimo integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione Liguria adegua le proprie disposizioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto.

2. Il bilancio finanziario di previsione è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione della Regione, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

3. Non è consentita la cancellazione di residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai fini della copertura dei residui perenti risultanti al 31 dicembre 2014, si applicano le modalità di cui all’articolo 60 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 31 marzo ” sono sostituite dalle seguenti: “ 15 marzo ”.

 

     Art. 2. (Disposizioni di prima applicazione)

1. Il bilancio finanziario di previsione 2015-2017 è redatto ed approvato adottando gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a cui è attribuita funzione conoscitiva.

2. Il bilancio finanziario 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria anche per gli esercizi successivi al primo secondo le modalità di cui ai principi contabili contenuti nel d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Contestualmente all'adozione degli schemi di bilancio a fini conoscitivi di cui al comma 1, la Regione adotta il Piano dei Conti Integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Disposizioni finali)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato d.lgs. 118/2011 e alla citata l. 196/2009.

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il numero 6 del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 15/2002;

b) i commi 1 e 2 dell’articolo 45 della l.r. 15/2002;

c) le lettere b), c) e f) del comma 1 dell’articolo 77 della l.r. 15/2002.

2. Con applicazione dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 e per gli esercizi successivi è abrogata, altresì, la lettera a) dell’articolo 77 della l.r. 15/2002.

3. Con applicazione dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi è, infine, abrogato l’articolo 77 della l.r. 15/2002.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.