§ 1.5.144 - L.R. 5 agosto 2014, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:05/08/2014
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014))
Art. 2.  (Inserimento della Tabella A allegata alla l.r. 41/2013)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (Arsel Liguria))
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))
Art. 5.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
Art. 7.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 8.  (Sostegno a manifestazioni sportive, turistiche e culturali)
Art. 9.  (Misure alternative di contenimento della spesa ai sensi dell’articolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) [...]
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014))
Art. 13.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.144 - L.R. 5 agosto 2014, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione

(B.U. 6 agosto 2014, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014))

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 41/2013, è inserito il seguente:

“Articolo 29 bis (Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2014 restano determinati nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti.”.

 

     Art. 2. (Inserimento della Tabella A allegata alla l.r. 41/2013)

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 41/2013 è inserita la Tabella A da includere nel fondo speciale di parte corrente, allegata ai sensi dell’articolo 29 bis della l.r. 41/2013:

“TABELLA A (articolo 29 bis)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA

COMPETENZA 2014

COMPETENZA 2015

COMPETENZA 2016

CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO

2.000.000,00

0,00

0,00”

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (Arsel Liguria))

1. Il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 43/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area XI “Istruzione, Formazione, Lavoro” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità previsionali di base:

11.101 “Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio”;

11.102 “Spese per il diritto allo studio universitario”;

11.103 “Spese per le attività di istruzione e formazione professionale”;

11.104 “Spese per la promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.”.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Alla voce d’ordine 18 dell’allegato A della l.r. 66/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente tipologia:

“Tipo E: permesso temporaneo di pesca di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico), euro 5,00 durata giornaliera; euro 8,00 durata di tre giorni; euro 13,00 durata di una settimana.”.

2. Al termine della Nota alla voce d’ordine 18 di cui al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. 8/2014, l’importo di tasse e sovrattasse è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura))

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 26/2013, le parole: “e comunque decorso un anno dalla nomina” sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis (Sovvenzioni straordinarie)

1. La Regione può concedere sovvenzioni straordinarie a sostegno dell’attività di spettacolo dal vivo condotta da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture teatrali di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti dagli appositi bandi approvati dalla Giunta regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non rientrano tra quelli disciplinati dal piano pluriennale di promozione dello spettacolo di cui all’articolo 4.”.

 

     Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione dell’articolo 10 bis della l.r. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall’articolo 6 dalla presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 10 bis, comma 1, della l.r. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. (Sostegno a manifestazioni sportive, turistiche e culturali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione dell’edizione 2015 “Giro d’Italia” di ciclismo, limitatamente alle attività sportive svolte nel territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla stessa.

2. Le eventuali economie relative alle risorse stanziate per le finalità di cui al comma 1 possono essere destinate a promuovere e a sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive, turistiche e culturali.

 

     Art. 9. (Misure alternative di contenimento della spesa ai sensi dell’articolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014, convertito, dalla l. 89/2014, al fine dell’individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo, l’autorizzazione di spesa dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” è ridotta, per l’esercizio 2014, per complessivi euro 250.000,00 [1].

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2015 nell’ambito della spesa relativa all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” lo stanziamento iniziale autorizzato con il bilancio di previsione dovrà prevedere una riduzione di euro 250.000,00, da applicarsi su un capitolo della stessa unità previsionale di base rapportato al bilancio di previsione dell’anno precedente [2].

2 bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2017, il riferimento per l’individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente di cui al comma 2 è sostituito dalle autorizzazioni di spesa relativa alla Missione 1, Programma 1.003 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Titolo 1 – Spese correnti – Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macro aggregato 110 “Altre spese correnti” [3].

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e individuazione dei capitoli di spesa oggetto delle predette riduzioni.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2014:

prelevamento di quota pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

iscrizione di euro 2.000.000,00 , in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”.

 

     Art. 11. (Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014 sono apportate variazioni per euro 6.956.044,05 in termini di competenza e di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014 sono apportate variazioni per euro 6.956.044,05 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014))

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell’articolo 7, della l.r. 42/2013 è aggiunta la seguente:

“c bis) in conseguenza dell’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”.

 

     Art. 13. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.