§ 1.1.90 - L.R. 5 maggio 2014, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/05/2014
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/2006)
Art. 3.  (Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 2, della l.r. 25/2006)


§ 1.1.90 - L.R. 5 maggio 2014, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica

(B.U. 7 maggio 2014, n. 6)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria))

1. I commi 3 e 3 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Il comma 3 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3 ter. L’Ufficio di Presidenza provvede a nominare un Capo Ufficio stampa, che assume la qualifica di Capo redattore, e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore.”.

3. Al comma 3 quater dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ” sono inserite le seguenti: “ che non svolgano già funzioni di giornalista”.

4. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“3 quinquies. La nomina a Capo Ufficio stampa o a Vice Capo Ufficio stampa comporta per i giornalisti già inquadrati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità, la temporanea corresponsione di un’indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di redattore con oltre trenta mesi di anzianità ed il minimo di stipendio di Capo redattore o di Vice Capo redattore, negli importi fissati al momento dell’affidamento dell’incarico dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/2006)

1. Le lettere d quater), d quinquies) e d septies) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate.

2. Alla fine della lettera d sexies) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “Fatti salvi i limiti di spesa di cui al precedente periodo e fatta eccezione per il Capo redattore, la cui nomina rimane disciplinata dall’articolo 15, comma 3 quater, sono prorogati sino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015, nei confronti degli stessi soggetti ed alle medesime condizioni economiche, i contratti di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2013 finalizzati alle esigenze dell’Ufficio stampa consiliare. Il personale di ruolo che alla medesima data risulti già inquadrato nell’Ufficio stampa consiliare ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettere d bis) e d ter), mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento.” [1].

 

     Art. 3. (Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 2, della l.r. 25/2006)

1. Il combinato disposto delle lettere d bis) e d ter) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l’esercizio dell’opzione di cui alla suddetta lettera d bis) entro il termine del 31 marzo 2012 determina l’inquadramento, sin dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, nel profilo giuridico professionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità del personale che, alla medesima data, si trovava nelle condizioni prefigurate dalla disposizione medesima.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15.