§ 4.1.186 - R.R. 18 luglio 2014, n. 18.
Modifiche all’art.12 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:18/07/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.186 - R.R. 18 luglio 2014, n. 18.

Modifiche all’art.12 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”.

(B.U. 22 luglio 2014, n. 58)

 

Art. 1.

(Modifiche all’art.12 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche”).

1. All’art.12, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2000 le parole da “In deroga” sino a “rientranti nello” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dei principi di efficientamento del patrimonio pubblico e di contenimento della spesa, sono ammesse assegnazioni in deroga al comma 1, salva l’adeguatezza del canone. In tali casi, l’assegnazione avviene progressivamente secondo la disponibilità, a partire dallo”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.