§ 3.11.82 - R.R. 16 settembre 2014, n. 21.
Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:16/09/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Composizione della Consulta dei SPI)
Art. 3.  (Compiti)
Art. 4.  (Organizzazione e funzionamento)
Art. 5.  (Risorse)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.82 - R.R. 16 settembre 2014, n. 21. [1]

Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio.

(B.U. 18 settembre 2014, n. 75)

 

Art. 1. (Oggetto)

1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 113, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio, di seguito denominata Consulta dei SPI, istituita dal comma 111 del citato articolo 2 presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro.

 

     Art. 2. (Composizione della Consulta dei SPI)

1.Ai sensi dell’articolo 2, comma 111, della l.r. n. 7/2014, la Consulta dei SPI, costituita con decreto del Presidente della Regione, è presieduta dal direttore regionale competente in materia di lavoro ed è composta dai responsabili territoriali dei servizi regionali per l’impiego, o da loro delegati. Il numero complessivo dei componenti è pari a sei unità compreso il Presidente.

2.Assiste ai lavori della Consulta dei SPI l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato.

3.Il Presidente può invitare ad assistere alle sedute della Consulta dei SPI, in base agli argomenti posti all’ordine del giorno, componenti della Giunta e del Consiglio regionale, esperti in materia di politiche del lavoro, rappresentanti di associazioni datoriali o sindacali, istituzioni ed organismi operanti sul territorio regionale, dirigenti della Direzione regionale competente in materia di lavoro o dirigenti di altre Direzioni regionali.

4.Un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro svolge le funzioni di segretario della Consulta dei SPI.

 

     Art. 3. (Compiti)

1. La Consulta dei SPI esprime pareri, formula proposte ed indirizzi operativi, contribuisce all’elaborazione delle politiche in materia di lavoro promosse dall’amministrazione regionale, con particolare riferimento a:

a) programmazione degli interventi del lavoro a valere sul fondo sociale europeo e/o su altri fondi europei, nazionali e regionali;

b) sistema regionale dei servizi per il lavoro pubblici e privati;

c) interventi a favore dell’occupazione giovanile;

d) interventi a favore dell’occupazione femminile;

e) inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

f) promozione dell’istituto del tirocinio e dell’istituto dell’apprendistato;

g) misure straordinarie di politica attiva del lavoro stabilite dalla normativa vigente;

h) armonizzazione dei sistemi informativi del lavoro, con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l’impiego pubblici e dello stato di disoccupazione;

i) collaborazione costante nell’ambito delle amministrazioni preposte alla realizzazione delle politiche attive per il lavoro.

2. La Consulta dei SPI, nell’ambito delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente, può organizzare e promuovere iniziative ed eventi sul territorio regionale, incontri e dibattiti pubblici di informazione in merito alle tematiche di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Organizzazione e funzionamento)

1.La Consulta dei SPI si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno bimestrale, presso la sede della Giunta regionale.

2.La Consulta dei SPI si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di un componente.

3.Le sedute della Consulta dei SPI sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza più uno dei presenti.

4.La convocazione della Consulta dei SPI è effettuata dal Presidente, tramite apposito avviso di convocazione, a mezzo di posta elettronica, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della seduta e degli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Le convocazioni della Consulta dei SPI sono trasmesse anche all’Assessore regionale competente in materia di lavoro.

5.Di ciascuna seduta della Consulta dei SPI è redatto un apposito verbale, da inviare a tutti i componenti e a tutti i partecipanti.

6.Il segretario di cui all’articolo 2, comma 4, cura la convocazione della Consulta dei SPI, l’invio dell’ordine del giorno, e la verbalizzazione delle sedute.

7.Qualora sia ritenuto opportuno, la Consulta dei SPI può istituire, al suo interno, gruppi di studio e di lavoro su argomenti specifici.

 

     Art. 5. (Risorse)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 114, della l.r. n. 7/2014, l’istituzione della Consulta dei SPI non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1.Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.