§ 2.7.258 - R.R. 27 luglio 2015, n. 6.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/07/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 338 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 339 del r.r. 1/2002)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 340 del r.r. 1/2002)
Art. 4.  (Abrogazione dell’articolo 342 del r.r. 1/2002)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.258 - R.R. 27 luglio 2015, n. 6.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, nonché disposizioni transitorie

(B.U. 28 luglio 2015, n. 60)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 338 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All’articolo 338 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

A) al comma 2, dopo la parola “servizio” sono aggiunte, infine, le seguenti: “prestato alle dipendenze della regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro”;

B) al comma 3 le parole “è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati” sono sostituite dalle seguenti: “è determinata sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio da parte dell’inps.”

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 339 del r.r. 1/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 339 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

A) alla lettera a) le parole “e quelli riconosciuti dalla regione e dagli enti previdenziali” sono soppresse;

B) le lettere b), c) e d) sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 340 del r.r. 1/2002)

1. All’articolo 340 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

A) alla rubrica la parola “rapporto” è sostituita dalla seguente: “servizio”;

B) al comma 1 dopo la parola “una” è aggiunta la seguente: “sola”.

 

     Art. 4. (Abrogazione dell’articolo 342 del r.r. 1/2002)

1. L’articolo 342 del r.r. 1/2002 è abrogato.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione sono fatti salvi, e non si procede a conguaglio, gli eventuali acconti già erogati ai dipendenti ai sensi della disciplina del comma 3 dell’articolo 338 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il personale inquadrato nei ruoli della giunta regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del computo del trattamento previdenziale, sono fatti salvi i periodi ed i servizi già valutabili sulla base della disciplina dell’articolo 339 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla stessa data.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.