§ 2.7.253 - R.R. 24 ottobre 2014, n. 24.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.7.253 - R.R. 24 ottobre 2014, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 86)

 

Art. 1.

L’art. 164 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 164 (Funzioni vicarie ed incarichi ad interim)

1. In caso di assenza o impedimento temporanei del direttore regionale, il medesimo delega ad un dir igente della direzione stessa gli atti indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei del dirigente di area le funzioni sono svolte dal direttore regionale.

3. In caso di assenza o impedimento del dirigente che svolge compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive, di consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall’individuazione del dirigente con funzioni vicarie, considerata la peculiarità dell’incarico stesso.

4. Nelle more del conferimento dell’incarico di Direttore ad altro soggetto, la Giunta regionale può affidare la responsabilità della direzione, ad interim, ad altro direttore regionale, in regime di onnicomprensività del trattamento economico.

5. Nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di area, priva di titolare, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad altro dirigente di area della direzione stessa.

6. Nell’ipostesi di cui al comma precedente, ferma restando la retribuzione di posizione in godimento relativa all’incarico principale al dirigente di Area, per i periodi nei quali è conferito l’incarico ad interim, è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato da definire in sede di contrattazione integrativa, tenendo conto degli indirizzi in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Il soggetto al quale è assegnato l’incarico ad interim deve essere in possesso degli stessi requisiti del dirigente temporaneamente sostituito.

 

     Art. 2.

L’art. 166 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 166 (Delega di attribuzioni dei dirigenti)

1. Il direttore regionale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla direzione l’emanazione di atti di propria competenza.

2. L’atto di conferimento della delega contiene l’esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa.

3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.

4. Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.

5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsti per gli atti emanati dal titolare.

6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste per l’atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.

7. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, le competenze, riferite ai dirigenti di area ai dirigenti degli uffici, interni alle strutture ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.