§ 16.2.23 - Direttiva 20 aprile 2015, n. 637.
Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:16. cittadinanza europea
Capitolo:16.2 cittadinanza europea
Data:20/04/2015
Numero:637


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principio generale
Art. 3.  Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza
Art. 4.  Cittadini non rappresentati nei paesi terzi
Art. 5.  Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi
Art. 6.  Assenza di rappresentanza
Art. 7.  Accesso alla tutela consolare e altri accordi
Art. 8.  Identificazione
Art. 9.  Tipi di assistenza
Art. 10.  Norme generali
Art. 11.  Il ruolo delle delegazioni dell'Unione
Art. 12.  Cooperazione locale
Art. 13.  Preparazione alle crisi e cooperazione
Art. 14.  Norme generali
Art. 15.  Procedura semplificata nelle situazioni di crisi
Art. 16.  Trattamento più favorevole
Art. 17.  Recepimento
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Relazioni, valutazione e revisione
Art. 20.  Entrata in vigore
Art. 21.  Destinatari


§ 16.2.23 - Direttiva 20 aprile 2015, n. 637.

Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

(G.U.U.E. 24 aprile 2015, n. L 106)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, è uno dei diritti specifici garantiti ai cittadini dell'Unione dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2) Il trattato di Lisbona ha rafforzato lo status di cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi a tale status. L'articolo 23 TFUE prevede così l'adozione di direttive che stabiliscano le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

(3) I valori su cui si fonda l'Unione includono la solidarietà, la non discriminazione e il rispetto dei diritti umani; nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione dovrebbe affermare i suoi valori e contribuire alla tutela dei suoi cittadini. Il diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione non rappresentati di godere della tutela consolare di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, sancito dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), è un'espressione della solidarietà europea. Conferisce una dimensione esterna al concetto di cittadinanza dell'Unione e rafforza l'identità dell'Unione nei paesi terzi.

(4) La presente direttiva mira a stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare ulteriormente la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Tali misure dovrebbero rafforzare la certezza del diritto nonché la cooperazione efficace e la solidarietà tra autorità consolari.

(5) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE e dell'articolo 23 TFUE, gli Stati membri dovrebbero fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni dei propri cittadini. La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini.

(6) La presente direttiva non incide sulle relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare sui loro diritti e obblighi derivanti da consuetudini e accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione. A norma dell'articolo 8 della Convenzione di Vienna, gli Stati membri possono fornire tutela consolare a nome di un altro Stato membro dopo appropriata notificazione e a meno che il paese terzo interessato non vi si opponga. Difficoltà possono verificarsi, in particolare, in relazione a situazioni riguardanti cittadini che sono anche cittadini del paese ospitante. Gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno della cooperazione consolare locale, prendere le misure necessarie in relazione ai paesi terzi al fine di poter assicurare in ogni caso la tutela consolare per conto di altri Stati membri.

(7) Qualora un cittadino non rappresentato abbia bisogno di tutela in un paese terzo, sono necessari una cooperazione e un coordinamento efficienti. Lo Stato membro presente nel paese terzo che presta assistenza al cittadino e lo Stato membro di cittadinanza dovrebbero cooperare strettamente. La cooperazione consolare locale può essere particolarmente complessa nel caso di cittadini non rappresentati, in quanto implica un coordinamento con autorità non rappresentate in loco oltre che, se necessario, con le ambasciate o i consolati competenti. Per colmare le lacune legate alla mancanza di un'ambasciata o di un consolato dello Stato membro di cittadinanza, occorre istituire una normativa chiara e stabile. Anche le misure esistenti devono essere chiarite al fine di garantire una tutela efficace.

(8) I cittadini dell'Unione dovrebbero essere considerati non rappresentati in un paese terzo nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario. I cittadini dovrebbero essere considerati non rappresentati anche nel caso in cui l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non sia in grado per qualsivoglia motivo di fornire in un determinato caso la tutela a cui persona interessata avrebbe altrimenti diritto in conformità del diritto o della prassi nazionale. Le ambasciate e i consolati dovrebbero informarsi vicendevolmente in caso di circostanze eccezionali che potrebbero pregiudicare temporaneamente la loro capacità di fornire tutela consolare. Dovrebbero essere prese in considerazione anche l'accessibilità e la vicinanza. Per esempio, un cittadino che cerchi tutela consolare o assistenza da parte dell'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro non dovrebbe essere reindirizzato all'ambasciata, al consolato o al console onorario del proprio Stato membro di cittadinanza se non gli è possibile, a causa della situazione locale o della mancanza di mezzi, raggiungere tali soggetti ed essere da questi raggiunto in sicurezza in modo da poter ricevere tutela consolare. La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto dei cittadini non rappresentati di essere tutelati dall'ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro in modo non discriminatorio, tenendo conto delle singole circostanze. I cittadini aventi la cittadinanza di più Stati membri dovrebbero essere considerati non rappresentati se nessuno Stato membro di cui hanno la cittadinanza è rappresentato nel paese terzo interessato.

(9) Al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito nell'articolo 20, paragrafo 2, punto c), TFUE e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, e tenendo conto del diritto e della prassi nazionale, uno Stato membro che presti assistenza potrebbe dover fornire tutela ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione, in base alle particolari circostanze del singolo caso. La presente direttiva non osta a che durante le consultazioni che dovrebbero svolgersi prima che si presti assistenza, lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato concordino, ove opportuno, la possibilità di estendere l'assistenza a cittadini di paesi terzi familiari del cittadino dell'Unione non rappresentato assistito oltre a quanto disposto dalla legge dello Stato membro che presta assistenza o quanto sia previsto dalla sua prassi, tenendo conto per quanto possibile delle richieste fatte dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato e nella misura in cui quanto concordato non sia inferiore a quanto disposto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di fornire alcuni tipi di tutela consolare, quali i documenti di viaggio provvisori, ai familiari cittadini di paesi terzi. Ove si tratti di fornire assistenza ai minori, dovrebbe essere considerato preminente l'interesse superiore del minore, conformemente all'articolo 24 della Carta, quale stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

(10) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere tutela consolare all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di concludere accordi pratici per la condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati in conformità della presente direttiva. Tali accordi sono vantaggiosi per i cittadini in quanto permettono di essere più preparati a garantire una tutela efficace. Gli Stati membri che ricevano domande di tutela dovrebbero valutare se, in un caso specifico, sia necessario fornire tutela consolare oppure se il caso possa essere trasferito all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che dovrebbero essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri al fine di garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.

(11) La presente direttiva non dovrebbe impedire allo Stato membro non rappresentato in un paese terzo di fornire tutela consolare a un proprio cittadino, per esempio per mezzo di servizi consolari online, ove appropriato. Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato dovrebbe poter chiedere allo Stato membro a cui tale cittadino chiede o da cui riceve tutela consolare di trasferire la domanda o il caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Tale trasferimento non dovrebbe pregiudicare la tutela consolare del cittadino non rappresentato.

(12) Malgrado gli Stati membri abbiano tradizioni diverse in merito alle competenze dei consoli onorari, di solito questi non offrono la stessa gamma di servizi delle ambasciate o dei consolati. Considerando il fatto che i consoli onorari spesso svolgono i propri compiti su base volontaria, si dovrebbe lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se la presente direttiva si debba applicare ai consoli onorari. I consoli onorari potrebbero dover fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati in base alle circostanze del singolo caso.

(13) Le domande di tutela dovrebbero essere trattate se i richiedenti presentano un passaporto o una carta d'identità validi per cittadini dell'Unione. Tuttavia il cittadino non rappresentato che necessita di tutela consolare potrebbe non essere più in possesso dei documenti di identità. Lo status fondamentale di cittadinanza dell'Unione è conferito direttamente dal diritto dell'Unione e i documenti di identità hanno valore puramente dichiarativo. Il richiedente che non sia in grado di presentare un documento di identità valido dovrebbe quindi poter dimostrare la propria identità con qualsiasi altro mezzo. Se necessario, l'identità della persona interessata potrebbe essere verificata consultando le autorità dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino. Per quanto riguarda eventuali familiari di paesi terzi che accompagnano il richiedente, le autorità dello Stato membro di cui è cittadino il richiedente dovrebbero essere anche in grado di aiutare lo Stato membro che presta assistenza a verificare l'identità e la qualità di familiare del richiedente.

(14) Al fine di chiarire quali misure di coordinamento e cooperazione siano necessarie, è opportuno specificare la portata della tutela consolare ai sensi della presente direttiva. La tutela consolare dei cittadini non rappresentati dovrebbe comprendere l'assistenza in una serie di situazioni tipiche in cui gli Stati membri forniscono tutela consolare ai propri cittadini sulla base delle singole circostanze, come in caso di arresto o detenzione, incidente o malattia grave e decesso, nonché l'aiuto e il rimpatrio in casi di difficoltà e l'emissione di documenti provvisori. Poiché la tutela necessaria dipende sempre dalla situazione concreta, la tutela consolare non dovrebbe essere limitata alle situazioni specificamente elencate nella presente direttiva.

(15) Ove applicabile dovrebbero essere debitamente rispettate le volontà del cittadino, anche sull'eventualità di informare familiari o altre persone significative e, in questo caso, su chi tra essi debba essere informato. Analogamente, in caso di decesso, si dovrebbe tenere conto delle volontà dei parenti più prossimi sulle procedure da seguire in relazione alla salma del cittadino deceduto. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere responsabile di tali contatti.

(16) Le autorità degli Stati membri dovrebbero cooperare e coordinarsi strettamente tra loro e con l'Unione, in particolare con la Commissione e il SEAE, in uno spirito di rispetto reciproco e solidarietà. Per garantire una cooperazione rapida ed efficace, gli Stati membri dovrebbero fornire e mantenere aggiornate le informazioni relative ai punti di contatto pertinenti negli Stati membri mediante il sito web sicuro del SEAE («Consular On Line»).

(17) Nei paesi terzi l'Unione è rappresentata dalle proprie delegazioni, che contribuiscono, in stretta collaborazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva riconosce pienamente e rafforza ulteriormente il contributo che il SEAE e le delegazioni dell'Unione già forniscono, segnatamente in situazioni di crisi, in conformità della decisione 2010/427/UE (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, della medesima.

(18) Per quanto concerne la cooperazione locale, occorre chiarire le competenze e i rispettivi ruoli di tutti i soggetti coinvolti per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano l'assistenza a cui hanno diritto conformemente al principio di non discriminazione. La cooperazione consolare locale dovrebbe dedicare la debita attenzione ai cittadini non rappresentati, ad esempio raccogliendo e mantenendo aggiornate le informazioni sui punti di contatto pertinenti e condividendole con le ambasciate e i consolati locali degli Stati membri e con la delegazione dell'Unione.

(19) Le riunioni di cooperazione consolare locale, organizzate in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione, dovrebbero prevedere un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati, quali la sicurezza dei cittadini, le condizioni di detenzione, la notifica e l'accesso consolari e la cooperazione nelle situazioni di crisi. In queste riunioni gli Stati membri rappresentati dovrebbero, ove necessario, convenire accordi pratici per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente. Tali accordi potrebbero non essere necessari, per esempio, in presenza di un numero ridotto di cittadini non rappresentati.

(20) Una ripartizione chiara delle responsabilità tra Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione è essenziale per garantire adeguate misure di preparazione alle crisi e di gestione delle crisi. La pianificazione di emergenza in caso di crisi dovrebbe quindi essere coordinata e prendere pienamente in considerazione i cittadini non rappresentati. A tal fine, nel quadro delle misure locali di preparazione alle crisi, gli Stati membri che non dispongono di un'ambasciata o un consolato in loco dovrebbero fornire tutte le informazioni disponibili e pertinenti relativamente ai propri cittadini sul territorio. Tali informazioni dovrebbero essere opportunamente aggiornate in caso di crisi. Le ambasciate e i consolati competenti e le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere informati e, ove appropriato, coinvolti nelle misure di preparazione alle crisi. Le informazioni relative a tali misure dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini non rappresentati. In caso di crisi lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dovrebbero provvedere a coordinare il sostegno fornito ai cittadini non rappresentati e l'uso delle capacità di evacuazione disponibili sulla base della pianificazione concordata e degli sviluppi locali in modo non discriminatorio.

(21) È opportuno potenziare l'interoperabilità tra il personale consolare e gli altri esperti in materia di gestione delle crisi, in particolare prevedendone la partecipazione alle squadre pluridisciplinari di risposta alle crisi, quali quelle previste dalle strutture di risposta alle crisi, di coordinamento operativo e di gestione delle crisi del SEAE e dal meccanismo unionale di protezione civile (3).

(22) Dovrebbe essere possibile richiedere il sostegno del meccanismo unionale di protezione civile se necessario per la tutela consolare di cittadini non rappresentati. Tale sostegno potrebbe essere richiesto per esempio dallo Stato guida o dallo Stato membro o dagli Stati membri che coordinano l'assistenza.

(23) L'espressione «Stato guida» utilizzata nella presente direttiva si riferisce a uno o più Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo e incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi. Il concetto di Stato guida, definito nelle relative linee direttrici dell'Unione (4), potrebbe essere sviluppato ulteriormente in conformità del diritto dell'Unione, in particolare della presente direttiva.

(24) Quando è informato o riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato, uno Stato membro dovrebbe sempre contattare senza indugio, a eccezione di casi di estrema urgenza, lo Stato membro di cittadinanza e fornirgli tutte le informazioni pertinenti prima di prestare assistenza. Lo Stato membro di cittadinanza, a sua volta, dovrebbe fornire senza indugio tutte le informazioni del caso. Questa consultazione dovrebbe permettere allo Stato membro di cittadinanza di chiedere il trasferimento della domanda o del caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Questa consultazione dovrebbe anche permettere allo Stato membro interessato di scambiare informazioni pertinenti al fine, per esempio, di garantire che un cittadino non rappresentato non approfitti abusivamente del suo diritto di tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. La presente direttiva non può essere invocata dai cittadini dell'Unione in caso di abuso.

(25) La solidarietà e la cooperazione reciproche riguardano anche agli aspetti finanziari. Gli Stati membri che forniscono ai propri cittadini tutela consolare sotto forma di assistenza finanziaria lo fanno solo in ultima istanza e unicamente in casi eccezionali in cui i cittadini non possano procurarsi risorse finanziarie in altro modo, ad esempio tramite trasferimenti di denaro da parte di familiari, amici o datori di lavoro. I cittadini non rappresentati dovrebbero ricevere assistenza finanziaria alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza. Al cittadino che riceve assistenza si dovrebbe richiedere di firmare una promessa di restituzione dei costi sostenuti al proprio Stato membro di cittadinanza, a condizione che nella stessa situazione ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza sarebbe stato richiesto di rimborsare tali costi al proprio Stato membro. Lo Stato membro di cittadinanza potrebbe poi richiedere al cittadino non rappresentato di restituire tali costi, compresi eventuali diritti consolari applicabili.

(26) La presente direttiva dovrebbe garantire la ripartizione degli oneri finanziari e i rimborsi. Qualora la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato preveda la firma di una promessa di restituzione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro che presta assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini.

(27) La tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione può comportare spese di viaggio, di soggiorno e di traduzione insolitamente elevate per le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro che presta assistenza, a seconda delle singole circostanze. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere informato in merito a tali spese eventuali durante la fase di consultazione, che avviene prima che sia prestata assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter chiedere il rimborso di queste spese insolitamente elevate allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. Sulla base del principio di non discriminazione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato non può richiedere ai propri cittadini di rimborsare costi di cui non si richiederebbe il rimborso ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

(28) Le procedure finanziarie dovrebbero essere semplificate per le situazioni di crisi. Date le particolarità di tali situazioni, quali l'esigenza di una risposta rapida per un numero considerevole di cittadini, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter richiedere e ottenere il rimborso dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato senza la necessità di una promessa di restituzione. Gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti e sul tipo di rimborso. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. In caso di crisi che abbia o possa avere ripercussioni negative su un numero significativo di cittadini dell'Unione, e se richiesto dallo Stato membro che presta assistenza, gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo dei costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.

(29) La presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a revisione tre anni dopo il suo termine di recepimento. In particolare l'eventuale necessità di rivedere le procedure finanziarie per garantire un'adeguata ripartizione degli oneri dovrebbe essere valutata alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della direttiva, compresi statistiche e casi pertinenti. La Commissione dovrebbe preparare una relazione e valutare la necessità di eventuali provvedimenti aggiuntivi e proporre, ove appropriato, modifiche alla presente direttiva al fine di facilitare l'esercizio del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.

(30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina il trattamento di dati personali effettuato dagli Stati membri nell'ambito della presente direttiva.

(31) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché compatibili.

(32) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(33) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare prevista dalla Carta. Rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta, in particolare il principio di non discriminazione, il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, i diritti del bambino, i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

(34) In conformità con il divieto di discriminazione contemplato dalla Carta, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(35) È opportuno abrogare la decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (7),

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione, sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro, tenendo conto anche del ruolo delle delegazioni dell'Unione nel contribuire all'attuazione di tale diritto.

2. La presente direttiva non riguarda le relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi.

 

     Art. 2. Principio generale

1. Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini.

2. Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari in conformità dell'articolo 23 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini non rappresentati siano debitamente informati di tali decisioni e della portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso.

 

     Art. 3. Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza

Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato può chiedere allo Stato membro a cui il cittadino non rappresentato chiede o da cui riceve tutela consolare che la domanda o il caso del cittadino non rappresentato gli siano trasferiti al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale. Lo Stato membro che riceve tale richiesta cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.

 

     Art. 4. Cittadini non rappresentati nei paesi terzi

Ai fini della presente direttiva, per «cittadino non rappresentato» si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi

Ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell'Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.

 

     Art. 6. Assenza di rappresentanza

Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.

 

     Art. 7. Accesso alla tutela consolare e altri accordi

1. I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che devono essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri per garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.

3. Nei casi in cui è stato concluso un accordo pratico secondo quanto disposto nel paragrafo 2, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente garantiscono che la domanda del cittadino sia trasferita all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.

 

     Art. 8. Identificazione

1. I richiedenti tutela consolare devono dimostrare di essere cittadini dell'Unione presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità.

2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario anche tramite verifica con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino.

3. In merito ai familiari di cui all'articolo 5, l'identità e la qualità di familiare possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo, compresa la verifica da parte dello Stato membro che presta assistenza presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 9. Tipi di assistenza

La tutela consolare di cui all'articolo 2 può comprendere tra l'altro l'assistenza nelle seguenti situazioni:

a) in caso di arresto o detenzione;

b) qualora il richiedente sia vittima di reato;

c) in caso di incidente o malattia grave;

d) in caso di decesso;

e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;

f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui alla decisione 96/409/PESC (8).

 

CAPO 2

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

 

     Art. 10. Norme generali

1. Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati in conformità dell'articolo 2.

2. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino non rappresentato, quali quelle elencate nell'articolo 9, uno Stato membro si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.

3. Su richiesta lo Stato membro di cittadinanza fornisce al ministero degli affari esteri o all'ambasciata o al consolato competente dello Stato membro che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione. È anche responsabile di qualsiasi contatto necessario con i familiari, altre persone significative o le autorità.

4. Gli Stati membri notificano al SEAE, tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.

 

     Art. 11. Il ruolo delle delegazioni dell'Unione

Le delegazioni dell'Unione cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione e al coordinamento locali e nelle situazioni di crisi, in particolare fornendo il sostegno logistico disponibile, compresi uffici e strutture organizzative, quali alloggi temporanei per il personale consolare e per le squadre di intervento. Le delegazioni dell'Unione e la sede del SEAE facilita inoltre lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri e, se del caso, con le autorità locali. Le delegazioni dell'Unione mettono inoltre a disposizione informazioni generali sull'assistenza a cui potrebbero avere diritto i cittadini non rappresentati, in particolare sugli accordi pratici convenuti, ove applicabile.

 

     Art. 12. Cooperazione locale

Le riunioni di cooperazione locale comprendono un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati. In tali riunioni gli Stati membri convengono, ove necessario, accordi pratici, di cui all'articolo 7, per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione. Salvo altrimenti concordato dagli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione.

 

     Art. 13. Preparazione alle crisi e cooperazione

1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano tra loro e con la delegazione dell'Unione i piani di emergenza per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.

2. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili. Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare da Stati membri non rappresentati.

3. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi.

4. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del SEAE e del meccanismo unionale di protezione civile.

 

CAPO 3

PROCEDURE FINANZIARIE

 

     Art. 14. Norme generali

1. I cittadini non rappresentati si impegnano a restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, utilizzando il modulo standard riportato all'allegato I. I cittadini non rappresentati sono tenuti a impegnarsi a rimborsare solo i costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 utilizzando il modulo standard riportato all'allegato II. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi.

3. Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

 

     Art. 15. Procedura semplificata nelle situazioni di crisi

1. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza presenta al ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato eventuali domande di rimborso dei costi sostenuti per tutte le operazioni di sostegno al cittadino non rappresentato. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.

2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.

3. Qualora lo Stato membro che presta assistenza abbia ricevuto sostegno finanziario tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile, il contributo dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione.

 

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. Trattamento più favorevole

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.

 

     Art. 17. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 maggio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 18. Abrogazione

La decisione 95/553/CE è abrogata a decorrere dal 1 maggio 2018.

 

     Art. 19. Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 1 maggio 2021.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche per adeguare la presente direttiva al fine di facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 21. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) Parere del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(3) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(4) Linee direttrici dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare (GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6).

(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(7) Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (GU L 314 del 28.12.1995, pag. 73).

(8) Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4).

 

ALLEGATO I

A. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di assistenza finanziaria

PROMESSA DI RESTITUZIONE DEI COSTI PER LA TUTELA CONSOLARE

(ASSISTENZA FINANZIARIA) — [Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/637]

Io sottoscritto/a (Sig./Sig.ra) (nome e cognome in stampatello)

titolare del passaporto n. … emesso a …

confermo di avere ricevuto dall'ambasciata/dal consolato di …

… a …

la somma di …

quale anticipo per …

… (compresi gli eventuali diritti applicabili)

e/o mi impegno e prometto di restituire, su richiesta, al ministero degli affari esteri/governo di [Stato membro di cittadinanza] …

conformemente alla normativa di detto Stato membro l'equivalente di tale somma o l'equivalente di tutti i costi sostenuti per me o anticipatimi, compresi i costi sostenuti dai familiari che mi accompagnano, in (valuta) …

al tasso di cambio del giorno in cui l'anticipo è stato concesso o i costi sono stati sostenuti.

Il mio indirizzo (1) (in stampatello) (paese) …

è il seguente: …

DATA … FIRMA …

B. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di rimpatrio

PROMESSA DI RESTITUZIONE DEI COSTI PER LA TUTELA CONSOLARE

(RIMPATRIO) — [Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/637]

Io sottoscritto/a (Sig./Sig.ra) (nome e cognome in stampatello)

nato/a (città) … (paese) …

il (data) …

titolare del passaporto n. … emesso a …

il … e della carta di identità n. …

numero di previdenza sociale e autorità competente (se applicabile/ove necessario)

mi impegno a restituire, su richiesta, al governo di

conformemente alla normativa di detto Stato membro l'equivalente di tutti i costi sostenuti per me o anticipatimi dall'agente consolare del governo

… a …

ai fini o in relazione al rimpatrio a …

del sottoscritto e dei familiari che mi accompagnano e a pagare tutti i diritti consolari connessi al rimpatrio.

Tali somme comprendono:

i) (2)

 

 

 

Spese di viaggio

 

 

Indennità di sussistenza

 

 

Spese varie

 

 

MENO il mio contributo

 

 

DIRITTI CONSOLARI:

 

 

Diritti connessi al rimpatrio

 

 

Diritti per la fornitura dell'assistenza

 

 

Diritti connessi al passaporto/all'emergenza

 

 

(… ore a … per ora …) 

ii) (2)

 

Tutte le somme pagate per me ai fini o in relazione al mio rimpatrio e a quello dei familiari che mi accompagnano che non possono essere determinate al momento della firma della presente promessa di restituzione.

 

Il mio indirizzo (3) (in stampatello) (paese) …

è il seguente: …

DATA … FIRMA …

(1) In mancanza di un indirizzo fisso, indicare un indirizzo di contatto.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente: l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni cancellatura.

(3) In mancanza di un indirizzo fisso, indicare un indirizzo di contatto.

 

ALLEGATO II

Modulo di domanda di rimborso

(Omissis)