§ 95.18.90 - D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188.
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:15/12/2014
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi
Art. 2.  Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali


§ 95.18.90 - D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188.

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

(G.U. 23 dicembre 2014, n. 297)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

     Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, contempla espressamente altresì le imposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

     Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, di trasmettere nuovamente alle Commissioni parlamentari il testo in considerazione delle modifiche apportate;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

     Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi

     1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 39-bis:

     1) nel comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.»;

     2) nel comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.»;

     b) all'articolo 39-ter:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.»;

     2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

     c) all'articolo 39-quinquies:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.»;

     2) il comma 2-bis è abrogato;

     d) l'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:

     «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

     2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

     3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

     a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";

     b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).

     4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".

     5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:

     a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);

     b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);

     c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).

     6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.

     7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.

     8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.

     9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.

     10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.»;

     e) dopo l'articolo 39-duodecies è inserito il seguente:

     «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

     2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

     3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

     4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonchè gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

     f) all'articolo 62-quater:

     1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

     1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonchè gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

     2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonchè l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

     h) nell'Allegato I:

     1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»;

     2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:

     a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonchè le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettiva mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 [1];

     b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.

     2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [2].

     3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione [3].

     4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonchè a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

     5. [Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE] [4].

     6. [Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento] [5].

     7. [Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni] [6].

     8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.

 

     Art. 2. Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.

     2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014:

     a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

     b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

     c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto.

     3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonchè per i comuni montani e quelli delle isole minori;»;

     b) alla lettera a) le parole: «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti».

     4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.

 

ALLEGATO


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1077, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista dal comma 1078. Il testo previgente reca: "a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonchè la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;".

[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 1077, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista dal comma 1078.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1077, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista dal comma 1078. Il testo previgente reca: "3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione."

[4] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.