§ 69.3.95 - L. 23 febbraio 2015, n. 19.
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:23/02/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
Art. 2.  Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso


§ 69.3.95 - L. 23 febbraio 2015, n. 19.

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

(G.U. 5 marzo 2015, n. 53)

 

Art. 1. Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

     1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

 

     Art. 2. Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

     1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», è inserita la seguente: «, 416-ter».