§ 39.2.97 - D.L. 17 marzo 2015, n. 27.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:17/03/2015
Numero:27


Sommario
Art. 1 . Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165
Art. 2 . Entrata in vigore


§ 39.2.97 - D.L. 17 marzo 2015, n. 27. [1]

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

(G.U. 18 marzo 2015, n. 64)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle consultazioni elettorali;

     Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di durata degli organi elettivi regionali;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'election day;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

 

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165

     1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 maggio 2015, n. 59.