§ 10.10.145 - D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:12/01/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande
Art. 3.  Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
Art. 4.  Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Art. 5.  Esame della domanda di protezione internazionale
Art. 6.  Decisione
Art. 7.  Disposizioni per l'esame prioritario
Art. 8.  Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
Art. 9.  Disposizioni per l'istituzione dei CARA
Art. 10.  Modalità di permanenza nei CARA
Art. 11.  Disposizioni per la gestione dei CARA
Art. 12.  Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
Art. 13.  Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 14.  Cessazione e revoca della protezione internazionale
Art. 15.  Opuscolo informativo
Art. 16.  Assistenza sanitaria
Art. 17.  Disposizione finanziaria
Art. 18.  Abrogazioni
Art. 19.  Disposizione finale


§ 10.10.145 - D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

(G.U. 5 marzo 2015, n. 53)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

     Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonchè in particolare l'articolo 38;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

     Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

     Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 maggio 2014;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

     b) decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

     c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto;

     d) CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;

     f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'articolo 4 del decreto;

     g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;

     h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;

     i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

     l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

     m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

     o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;

     p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

 

     Art. 2. Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande

     1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).

     2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalità definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale può essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.

     3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 3. Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale

     1. La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.

     2. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.

     3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto. Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresì al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.

     4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unità Dublino di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unità Dublino, individuato lo Stato competente, ne dà immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.

     5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 e, se è accertato che l'Italia è lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.

 

     Art. 4. Istruttoria della domanda di protezione internazionale

     1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto.

     2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore può disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.

     3. Nel caso in cui è disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

     4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non è intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, con le modalità ed i presupposti ivi indicati. Nel caso di momentanea indisponibilità di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente può rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.

     5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto.

     6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.

     7. Nei casi in cui è disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non è ancora conclusa la procedura di esame della domanda.

 

     Art. 5. Esame della domanda di protezione internazionale

     1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.

     2. In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.

     3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini più brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto. Del colloquio è redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.

     4. Il richiedente può chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui è allegata la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio è richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalità, invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.

     5. La Commissione può omettere il colloquio nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacità o impossibilità del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti già compresa nella documentazione allegata alla domanda è presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.

     6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinchè il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identità, delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

     7. Se il richiedente, benchè regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione dà atto che la stessa è stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto.

 

     Art. 6. Decisione

     1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:

     a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;

     b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto;

     c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.

     2. [Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto] [1].

     3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.

     4. La decisione di cui al comma 1 è assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.

     5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.

     6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.

     7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

     8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.

 

     Art. 7. Disposizioni per l'esame prioritario

     1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.

     2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.

 

     Art. 8. Disposizioni sul ricorso giurisdizionale

     1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

     2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

     3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto.

     4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.

 

     Art. 9. Disposizioni per l'istituzione dei CARA

     1. I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.

     3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attività della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

 

     Art. 10. Modalità di permanenza nei CARA

     1. È consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12.

     2. Il richiedente può allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.

     3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento è motivato e comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.

     4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto.

     5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilità di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.

 

     Art. 11. Disposizioni per la gestione dei CARA

     1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il CARA può affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare:

     a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonchè la registrazione delle uscite giornaliere;

     b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;

     c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignità della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale;

     d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;

     e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo;

     f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;

     g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalità del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacità adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

     h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3.

     3. Il direttore del centro è scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.

     4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed è responsabile della gestione degli stessi.

     5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.

     6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilisce le modalità con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

 

     Art. 12. Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA

     1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignità e la salute dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonchè prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalità del centro e modalità di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.

     2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.

     3. Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1:

     a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione è collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;

     b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

     4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalità di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

     5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il CARA, in conformità alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.

 

     Art. 13. Commissione nazionale per il diritto di asilo

     1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:

     a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale;

     b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attività delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida;

     c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale;

     d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;

     e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;

     f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorità dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo;

     g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.

 

     Art. 14. Cessazione e revoca della protezione internazionale

     1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilità di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilità di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresì l'ufficio della questura competente.

     2. L'audizione si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benchè regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilità di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione è comunicata alla questura per la notifica all'interessato.

     3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2. Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.

     4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca [2].

     5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria può essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, è rinnovato fino alla decisione della Commissione.

 

     Art. 15. Opuscolo informativo

     1. La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, l'opuscolo illustra:

     a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nell'attribuzione dello status di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonchè i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali modifiche;

     b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto;

     c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

     d) le prestazioni sanitarie e le modalità per riceverle;

     e) le modalità di accesso al gratuito patrocinio;

     f) le modalità di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;

     g) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;

     h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.

     2. L'opuscolo di cui al comma 1 è tradotto nelle lingue indicate dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

 

     Art. 16. Assistenza sanitaria

     1. Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 17. Disposizione finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 18. Abrogazioni

     1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, recante regolamento per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

     Art. 19. Disposizione finale

     1. I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015  Interno, foglio n. 410


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.