§ 2.4.82 - L.R. 22 dicembre 2014, n. 34.
Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:22/12/2014
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Competenze dell'Unità di progetto
Art. 3.  Norme sul responsabile e sul personale dell'Unità di progetto
Art. 4.  Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.4.82 - L.R. 22 dicembre 2014, n. 34.

Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana.

(B.U. 27 dicembre 2014, n. 60)

 

Art. 1. Finalità

1. Per realizzare il contrasto e l'eradicazione della Peste suina africana (PSA), l'Amministrazione regionale mobilita le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma organizzativa che consenta di affrontare in modo innovativo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito del mercato comunitario e internazionale.

 

     Art. 2. Competenze dell'Unità di progetto

1. Al fine di attuare il Piano d'azione straordinario, il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), in caso di inerzia da parte del sindaco nell'esercizio del potere di emanare le ordinanze necessarie ai fini dell'eradicazione della PSA, incluse quelle relative all'abbattimento dei capi suini nei casi previsti dal decreto legislativo n. 54 del 2004 e dal piano straordinario, il Presidente della Regione, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo non superiore a tre giorni per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente nomina il responsabile dell'Unità di progetto commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'emanazione delle ordinanze, comunicando ai sindaci competenti il numero dei capi abbattuti per i quali sussiste il diritto all'indennizzo di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

c) coordina la campagna di comunicazione e informazione rivolta a tutta la popolazione della Sardegna e in particolare ai sindaci e agli allevatori;

d) stabilisce le squadre di intervento per il rilevamento dei suini allevati illegalmente; pianifica e ordina i necessari interventi di abbattimento;

e) intraprende tutte le azioni ritenute utili e indispensabili a seguito del ritrovamento di suini allevati illegalmente;

f) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

g) promuove le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;

h) certifica il possesso dei requisiti necessari di biosicurezza e di benessere animale degli allevamenti, anche in funzione dell'analisi del rischio territoriale, e definisce le adeguate misure di salvaguardia;

i) impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione;

j) definisce protocolli e procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali per l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina dal territorio della Regione.

 

     Art. 3. Norme sul responsabile e sul personale dell'Unità di progetto

1. Il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, rappresenta l'Amministrazione regionale in materia di contrasto ed eradicazione della PSA, nei confronti dei competenti Servizi dell'Unione europea, del Ministero della salute, del Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, del Ministero degli interni e delle prefetture della Regione, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e delle altre forze di polizia e degli enti locali.

2. Le indennità introdotte dal comma 22 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), a favore del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza, sono riconosciute quando collegate, oltre che a interventi di protezione civile e antincendio, anche per gli interventi di attuazione della presente legge.

2.1. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologiche e disposizioni varie) si applica anche al personale impiegato negli interventi di attuazione della presente legge [1].

2 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 17, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale), l'ATS ai fini delle assunzioni a tempo determinato, in ciascuna area socio-sanitaria locale, per l'espletamento delle attività strettamente correlate all'eradicazione della peste suina africana di cui alla presente legge, può utilizzare le apposite graduatorie ancora in corso di validità dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, formate per l'individuazione di personale altamente specializzato. Gli oneri relativi a tali assunzioni sono a carico dell'ATS che utilizza le risorse finanziarie già trasferitele per tali finalità dall'Amministrazione regionale [2].

 

     Art. 4. Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria [3]

1. Al fine di ottemperare ai regolamenti (CE) n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), le funzioni di direttore del servizio competente in materia di sanità veterinaria dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono attribuite a dirigenti di comprovata esperienza e specifica competenza nella materia, del sistema Regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 80.000 per l'anno 2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2015 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2016, fanno carico all'UPB S05.02.003 con pari utilizzo delle disponibilità presenti in conto dell'UPB medesima del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, rinvenienti per l'anno 2014 dalla riduzione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC05.0386 e per gli anni 2015 e 2016 dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia), e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna).

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2018, n. 20.

[2] Comma aggiunto come "3 bis" dall'art. 5 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 11 settembre 2020, n. 24. La disposizione abrogativa è stata abrogata dall'art. 34 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.