§ IV.1.122 - L.R. 23 marzo 2015, n. 8.
Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:23/03/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Specie destinate al consumo e al commercio
Art. 3.  Ambiti di raccolta
Art. 4.  Raccolta in aree naturali protette
Art. 5.  Tartufaie controllate
Art. 6.  Miglioramenti delle tartufaie coltivate
Art. 7.  Compiti e funzioni della Giunta regionale
Art. 8.  Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 9.  Sostegno e sviluppo della tartuficoltura
Art. 10.  Costituzione di consorzi e di forme associative
Art. 11.  Contributi
Art. 12.  Autorizzazione alla raccolta
Art. 13.  Albo delle associazioni micologiche
Art. 14.  Modalità di ricerca e raccolta
Art. 15.  Calendario di raccolta
Art. 16.  Vigilanza
Art. 17.  Sanzioni
Art. 18.  Disposizioni finanziarie
Art. 19.  Iniziative finanziarie
Art. 20.  Progetti speciali
Art. 21.  Norme transitorie
Art. 22.  Norme finali
Art. 23.  Abrogazioni


§ IV.1.122 - L.R. 23 marzo 2015, n. 8. [1]

Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109

(B.U. 27 marzo 2015, n. 43)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 109.

2. La Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della sostenibilità ambientale e ai sensi dell’articolo 3.

 

     Art. 2. Specie destinate al consumo e al commercio

1. I tartufi destinati al consumo e al commercio devono appartenere esclusivamente alle seguenti specie:

a) Tuber magnatumPico;

b) Tuber melanosporumVittad.;

c) Tuber brumaleVittad. var. moschatum (Ferry) Montecchi et Lazzari;

d) Tuber aestivumVittad.;

e) Tuber uncinatum Chatin;

f) Tuber brumaleVittad.var. brumale Vittad.;

g) Tuber borchiiVittad.;

h) Tuber macrosporumVittad.;

i) Tuber mesentericumVittad.

2. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato 1.

3. L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1, e, in caso di dubbio o contestazione, con l’analisi microscopica delle spore e del peridio eseguita a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o dell’Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di studio sulla micologia del terreno) del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di una università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.

 

     Art. 3. Ambiti di raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati fatta eccezione per quanto disposto ai commi 2, 3, 4 , 5, 6 e 7.

2. Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie coltivate o controllate o riservate ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di proprietà o condotti vengano apposte tabelle in metallo delimitanti le tartufaie stesse.

3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:

a) per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo;

b) per tartufaia controllata si definisce la tartufaia naturale collocata in bosco, in cui si verifica la manutenzione effettuata dal conduttore seguendo un piano di conduzione basato sull’adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ. Le tartufaie controllate richiedono l’intervento dell’uomo, che è finalizzato ad assecondare le specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo;

c) per tartufaia coltivata si definisce la tartufaia collocata in terreno agricolo, in cui le piante micorrizate con tartufo, messe a dimora in congruo numero, vengono precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli specifici, seguendo appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini di sviluppo equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di micorrizazione;

d) per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del libro terzo del codice civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell’area in cui la raccolta è riservata.

4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, di colore nero su sfondo bianco ben visibile da terra: “RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA” e l’indicazione degli estremi del provvedimento di concessione. Le tabelle poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.

6. La Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.

6 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.

7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate o riservate, per l’esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell’abilitazione alla raccolta e/o dell’autorizzazione annuale di raccolta.

 

     Art. 4. Raccolta in aree naturali protette

1. La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali e di Rete Natura 2000, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l’esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. E’ fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all’articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.

 

     Art. 5. Tartufaie controllate

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui gestione è finalizzata a incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d’acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

4. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i dieci ettari.

5. Nei confronti di eventuali consorzi o altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.

 

     Art. 6. Miglioramenti delle tartufaie coltivate

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) drenaggio e governo delle acque superficiali;

g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;

h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d’arte e ripetuti nei tempi prescritti nell’ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all’atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, devono essere realizzati entro cinque anni dal rilascio dell’attestato di riconoscimento che deve essere richiesto alla Regione.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa statale.

5. E’ considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di cinquanta piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano quinquennale. Ai fini del miglioramento delle tartufaie coltivate, si dispone l’applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate, da approvare con delibera di Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

 

     Art. 7. Compiti e funzioni della Giunta regionale

1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti e funzioni:

a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

 

     Art. 8. Esercizio delle funzioni amministrative

     [Abrogato]

 

     Art. 9. Sostegno e sviluppo della tartuficoltura

1. La Regione Puglia promuove iniziative, programmi e interventi volti a favorire, in particolare:

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;

b) la definizione e la delimitazione delle aree vocate alla produzione dei tartufi;

c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

d) lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;

e) la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;

f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizate con spore di tartufi locali;

g) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee.

 

     Art. 10. Costituzione di consorzi e di forme associative

1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.

2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo 3.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo 3. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non sono sottoposte a tassa di registro.

4. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie dalla normativa vigente.

 

     Art. 11. Contributi

1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme associative costituiti a norma dell’articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito elencati, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l’osservanza della presente legge;

b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto.

2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi di cui al comma 1, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente.

 

     Art. 12. Autorizzazione alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con provvedimento del dirigente della Sezione competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino, ai sensi dell’articolo 5 della l. 752/1985, ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla Regione Puglia. Lo stesso è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.

4. Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

7. La domanda in bollo per essere sottoposti all’esame di idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, deve essere corredata del certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il conseguimento dell’abilitazione è subordinato al superamento di una prova d’esame volta ad accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa.

8. Presso il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, con delibera di Giunta regionale sono costituite le commissioni d’esame, per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica cinque anni, eventualmente rinnovabili, composte da:

a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione;

b) [abrogata];

c) un dirigente o funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;

d) un esperto designato dalla dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari.

e) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;

f) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;

g) un rappresentante dell’ordine regionale dei dottori agronomi e forestali;

h) un dirigente o funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia.

9. La Commissione d’esame è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione o di due quinti in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti almeno due giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di auto convocazione al termine di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tale caso la convocazione viene sempre notificata ai componenti assenti. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre sedute consecutive, il presidente può disporre la decadenza del componente, chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con prowedimento della Giunta regionale. I componenti della commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

10. La domanda per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente del richiedente e deve essere corredata sostenuto ai sensi dell’articolo 12, comma 7 di due foto formato tessera di cui una autenticata e della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

11. L’abilitazione è concessa senza la prevista prova d’esame ai soggetti che esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione e localizzazione degli areali a fini scientifici e di studio. Le domande per la concessione dell’autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, corredate di una relazione contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di studio, i dati identificativi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.

 

     Art. 13. Albo delle associazioni micologiche

1. E’ costituito, presso la Regione Puglia, l’albo delle associazioni micologiche.

2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia.

 

     Art. 14. Modalità di ricerca e raccolta

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l’estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d’arte.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.

4. E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate al di fuori delle ore indicate al comma 1 bis dell’articolo 15.

6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.

7. E’ permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all’anagrafe canina.

8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (T. magnatum) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.

9. Nelle tartufaie controllate o

coltivate non è posto alcun limite di raccolta.

10. L’esercizio della ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

 

     Art. 15. Calendario di raccolta

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

a) Tuber magnatumdal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporumdal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumalevar. moschatum dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum dal 1° maggio al 30 novembre;

e) Tuber uncinatumdal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumalevar. brumale dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) Tuber borchiidal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) Tuber mesentericumdal 1° settembre al 31 gennaio.

1 bis. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita secondo i seguenti orari:

a) gennaio dalle ore 6,30 alle 18,00;

b) febbraio dalle ore 6,00 alle 18,30;

c) marzo dalle ore 5,30 alle 19,00;

d) aprile dalle ore 5,00 alle 19,30;

e) maggio dalle ore 5,00 alle 19,30;

f) giugno dalle ore 4,30 alle 21,00;

g) luglio dalle ore 4,30 alle 21,00;

h) agosto dalle ore 5,00 alle 20,30;

i) settembre dalle ore 5,00 alle 19,30;

j) ottobre dalle ore 5,30 alle 18,30;

k) novembre dalle ore 6,00 alle 18,00;

l) dicembre dalle ore 6,30 alle 17,30.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione può stabilire variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all’anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l’apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4.

 

     Art. 16. Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai Carabinieri forestali, dai soggetti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati).

2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato sono effettuate dai centri di controllo micologico delle aziende sanitarie locali, competenti per territorio, o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto dalla Regione Puglia.

 

     Art. 17. Sanzioni

1. Ogni violazione alle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) ricerca e raccolta senza tesserino - mancata esibizione: da euro 25,80 a euro 152,00;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) ricerca e raccolta durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;

e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;

f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dall’articolo 14: da euro 52,00 a euro 2.582,00;

g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

h) ricerca dei tartufi senza l’ausilio del

cane: da euro 155,00 a euro 1.549,00; i) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00;

j) apertura di buche senza l’ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni buca;

k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

l) tabellazione illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta, con l’obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall’articolo 7 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 5.165,00;

n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da parte delle autorità: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

o) raccolta di tartufi in quantità superiore al limite giornaliero: da euro 155,00 a euro 1.549,00;

p) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto o con cani non in regola con le prescrizioni sanitarie e di identificazione: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

q) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j) e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione per tre mesi. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno dell’autorizzazione.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito gratuitamente a istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco direttamente dal personale che accerta l’infrazione.

6. Le sanzioni amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza e comunicate all’ente che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni provvedimenti.

7. In caso di recidiva la relativa sanzione è aumentata del 50 per cento ed è disposto l’immediato ritiro del tesserino e, con successivo provvedimento dell’amministrazione competente, la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.

8. Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente disporsi la revoca dell’autorizzazione.

9. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Regione.

10. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della sanzione prevista se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non sia consentita dalle norme penali.

11. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria dell’amministrazione regionale ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche del territorio e per la valorizzazione del territorio.

12. Le somme incassate a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma 10, per violazione della presente normativa all’interno delle aree protette dei parchi nazionali sono devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di tutela del territorio.

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 10 dell’articolo 12 affluiscono al capitolo 1012000 denominato “Tasse sulle concessioni regionali”.

 

     Art. 19. Iniziative finanziarie

1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per l’approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del territorio regionale devono rispettare le norme vigenti in materia vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

 

     Art. 20. Progetti speciali

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto disposto dalle norme vigenti all’atto della richiesta.

 

     Art. 21. Norme transitorie

1. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

 

     Art. 22. Norme finali

1. La Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla l. 752/1985 e quelle della presente legge.

2. Presso l’Assessorato all’Agricoltura è istituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico presieduto dall’Assessore all’agricoltura o da suo delegato, è composto da:

a) un dirigente o un funzionario della Sezione competente;

b) un rappresentante designato dal Comando Regione Carabinieri Forestali Puglia;

c) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali e regionali (un componente per ogni ente parco);

d) un esperto designato dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) all’Università degli studi di Bari;

e) un esperto designato dal Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente dell’Università degli studi di Foggia;

f) un esperto designato dal Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento;

g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all’articolo 13.

 

     Art. 23. Abrogazioni

1. Lalegge regionale 25 agosto 2003, n. 13 (Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi), è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.