§ 2.2.134 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 33.
Istituzione della Leva civica volontaria regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:16/12/2014
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Ambiti di intervento e compiti della Regione)
Art. 3.  (Soggetti promotori)
Art. 4.  (Progetti di Leva civica e impiego dei volontari)
Art. 5.  (Volontari della Leva civica e indennità)
Art. 6.  (Strumenti per la valorizzazione della Leva civica)
Art. 7.  (Contributi regionali per progetti d'impiego dei volontari)
Art. 8.  (Sanzioni)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.134 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 33. [1]

Istituzione della Leva civica volontaria regionale

(B.U. 19 dicembre 2014, n. 51, suppl.)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione, in armonia con il principio di sussidiarietà, istituisce e promuove la Leva civica volontaria regionale, di seguito denominata Leva civica, quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e quale investimento della comunità sulle giovani generazioni.

2. Le iniziative di Leva civica sono finalizzate a favorire:

a) i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;

b) le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;

c) la collaborazione fra soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3 e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.

 

     Art. 2. (Ambiti di intervento e compiti della Regione)

1. La Leva civica realizza le finalità di cui all'articolo 1, attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative, culturali, sportive, di economia solidale e di protezione civile.

2. La Regione può identificare ulteriori aree di intervento per emergenze o per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali.

3. La Giunta regionale, in particolare:

a) predispone le linee guida per il sostegno e la valorizzazione dei progetti di Leva civica e definisce i criteri e le modalità per l'accesso, la valutazione e la selezione degli stessi, da processare entro tempi certi e tempestivi dal ricevimento della richiesta, che indicativamente non devono superare il termine dei trenta giorni;

b) definisce le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti di Leva civica;

c) definisce i presupposti e le modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta attuazione dei progetti di Leva civica;

d) informa il Consiglio regionale dell'attuazione e dei risultati realizzati nel diffondere l'esperienza della Leva civica volontaria regionale; a tal fine la relazione biennale prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia) è integrata da una apposita e analoga sezione dedicata ai risultati ottenuti con l'attuazione della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 3, lettere a), b), c).

 

     Art. 3. (Soggetti promotori)

1. I soggetti pubblici e privati iscritti all'albo regionale lombardo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2006 presentano i progetti di Leva civica e ne curano la gestione.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di Leva civica.

 

     Art. 4. (Progetti di Leva civica e impiego dei volontari)

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3 presentano alla Regione progetti di Leva civica negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

2. I progetti devono prevedere la data di inizio e la durata del progetto, che non può essere superiore a dodici mesi, con l'indicazione dell'orario settimanale dei volontari, fino ad un massimo di trenta ore. Una quota del dieci per cento è riservata a persone disabili per un numero di volontari di Leva civica inseriti superiore a nove unità.

3. I volontari di Leva civica non possono essere impiegati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 in sostituzione di proprio personale regolato con contratto di lavoro. Il numero di volontari di Leva civica non può superare la quota del venti per cento del personale in organico al soggetto ospitante.

4. I soggetti di cui comma 1 provvedono a garantire la copertura assicurativa per infortuni e malattie e per responsabilità civile verso terzi, ad erogare l'indennità mensile di cui all'articolo 5, comma 2, con cadenza non superiore al bimestre e ad assolvere agli adempimenti fiscali a norma di legge.

 

     Art. 5. (Volontari della Leva civica e indennità)

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i progetti di Leva civica i cittadini italiani o degli Stati aderenti all'Unione europea e i cittadini extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia da almeno due anni e di età compresa tra i diciotto e ventotto anni.

2. Ai volontari di Leva civica è corrisposta, dai soggetti di cui all'articolo 3, una indennità mensile pari a quella percepita dai volontari in servizio civile nazionale. La Regione determina una indennità proporzionalmente minore per i progetti di Leva civica che richiedono ai volontari un impegno inferiore a trenta ore settimanali.

3. La Leva civica non costituisce:

a) rapporto di lavoro;

b) tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);

c) strumento di orientamento scolastico e professionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

 

     Art. 6. (Strumenti per la valorizzazione della Leva civica)

1. La Regione riconosce la Leva civica quale percorso di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 23 bis della l.r. 22/2006.

2. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università dei crediti formativi a favore dei volontari per le attività svolte nei progetti di Leva civica.

3. La Regione può favorire l'attività di formazione destinata ai volontari di Leva civica ed erogata dai soggetti accreditati nel sistema regionale della formazione.

4. Al termine del progetto:

a) il soggetto promotore rilascia ai volontari della Leva civica una attestazione sull'attività svolta e provvede alla registrazione sul libretto formativo;

b) il soggetto responsabile della formazione rilascia un attestato sulle competenze acquisite durante il periodo di progetto, in conformità al Quadro regionale degli standard professionali.

 

     Art. 7. (Contributi regionali per progetti d'impiego dei volontari)

1. Gli oneri derivanti dai progetti di Leva civica sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. La Regione può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, sulla base di appositi bandi nei quali sono specificate le aree d'intervento di cui all'articolo 2, la tipologia dei soggetti di cui all'articolo 3 destinatari dei contributi e la tipologia delle sedi di servizio nelle quali sono inseriti i volontari.

 

     Art. 8. (Sanzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione della Leva civica e per la corretta realizzazione dei progetti.

2. Ai soggetti che violino la previsione di cui al comma 1, in particolare non osservino le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:

a) diffida a uniformarsi a prescrizioni;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;

c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di Leva civica volontaria regionale;

d) cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 3.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente.

4. La sanzione di cui alla lettera d) è disposta in caso di particolare gravità delle violazioni e impedisce la reiscrizione all'albo per cinque anni.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, comma 2, quantificati nel 2014 in 200.000,00 euro, si fa fronte rispettivamente per 100.000,00 euro con le risorse allocate alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale' - programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo I 'Spese correnti' e per 100.000,00 euro con le risorse allocate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' - programma 07 'Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Per gli anni successivi al 2014 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari alle missioni/programmi sopracitati e, limitatamente a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, anche alla missione 6 'Politiche giovanili sport e tempo libero' - programma 02 'Giovani'.

3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, da autorizzarsi con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, si fa fronte nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle missioni/programmi di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 22 ottobre 2019, n. 16, fatto salvo quanto ivi previsto.