§ 3.8.87 - L.R. 28 novembre 2014, n. 25.
Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e disposizioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:28/11/2014
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 )
Art. 2.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014 )


§ 3.8.87 - L.R. 28 novembre 2014, n. 25.

Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 3 dicembre 2014, n. 49)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunto il seguente:

«2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014 )

1. Il comma 36 dell'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

«36. Le risorse di cui ai commi 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 29 sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate nello stesso anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, altrimenti sono liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti all'Ufficio regionale competente.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.