§ 8.2.36 - Regolamento 4 febbraio 2015, n. 171.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.2 infrastrutture di trasporto
Data:04/02/2015
Numero:171


Sommario
Art. 1 . Oggetto
Art. 2 . Definizioni
Art. 3 . Uso del modello comune di licenza
Art. 4 . Diritti di licenza
Art. 5 . Determinati aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile
Art. 6 . Relazione con i certificati di sicurezza
Art. 7 . Determinati aspetti della procedura per il rilascio di una licenza
Art. 8 . Entrata in vigore


§ 8.2.36 - Regolamento 4 febbraio 2015, n. 171.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie

(G.U.U.E. 5 febbraio 2015, n. L 29)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

 

(1) La raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità alla direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2) raccomandava l'uso di un formato normalizzato per le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze.

(2) A norma dell'articolo 23 della direttiva 2012/34/UE le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze sono valide in tutto il territorio dell'Unione. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze dovrebbero informare l'Agenzia ferroviaria europea delle licenze rilasciate, sospese, revocate o modificate e quest'ultima dovrebbe informarne gli altri Stati membri. Un modello comune di licenza agevolerebbe il lavoro delle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dell'Agenzia ferroviaria europea e faciliterebbe l'accesso di tutte le parti interessate alle informazioni sulle licenze, in particolare le autorità preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri e i gestori dell'infrastruttura.

(3) Tutte le informazioni necessarie che confermano che a una determinata impresa ferroviaria è stata rilasciata regolare licenza per una specifica tipologia di servizi di trasporto ferroviario possono essere contenute in un documento normalizzato. Il modello normalizzato di licenza agevolerebbe la pubblicazione di tutte le informazioni sulle licenze sul sito web dell'Agenzia ferroviaria europea. Il formato normalizzato potrebbe essere modificato in futuro, in base all'esperienza acquisita con il suo utilizzo e all'evolversi delle richieste di ulteriori informazioni sulle licenze.

(4) Le condizioni alle quali è possibile soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE in materia di copertura per la responsabilità civile possono variare da uno Stato membro all'altro in base alle legislazioni nazionali. La prova del fatto che l'impresa ferroviaria soddisfa i requisiti nazionali dovrebbe essere indicata in un allegato alla licenza. A questo scopo dovrebbe essere utilizzato il modello normalizzato per detto allegato. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria intenda esercitare le proprie attività in due o più Stati membri, la copertura della responsabilità civile, per ciascuno di questi Stati membri dovrebbe essere indicata in un altro allegato fornito dall'autorità preposta al rilascio delle licenze nell'ulteriore Stato membro in cui l'impresa ferroviaria intende operare.

(5) Se scambiano rapidamente le informazioni necessarie con altre autorità e altri enti pubblici o privati, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono ridurre i propri costi amministrativi, il livello dei diritti di licenza e i tempi necessari a decidere in merito a una richiesta di licenza.

(6) A causa delle scarse variazioni nel mercato, in alcuni Stati membri non sono state prese decisioni relative alle licenze per uno o più anni consecutivi. Al contempo, i diritti elevati possono rappresentare un ostacolo all'ingresso sul mercato delle imprese ferroviarie.

(7) Le imprese ferroviarie che chiedono il rilascio di una nuova licenza non dovrebbero incontrare condizioni meno favorevoli rispetto alle imprese ferroviarie già presenti sul mercato.

(8) È opportuno ridurre gli oneri amministrativi inutili imposti alle autorità preposte al rilascio delle licenze e alle imprese, limitando rigorosamente i requisiti alle condizioni previste dalla direttiva 2012/34/UE.

(9) Le autorità preposte al rilascio delle licenze non hanno alcun obbligo di richiedere diritti di licenza a un'impresa ferroviaria. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di imporre detti diritti per il lavoro svolto dalle autorità preposte al rilascio delle licenze per l'esame della domanda. In tal caso il diritto di licenza dovrebbe essere non discriminatorio, effettivamente applicato a tutte le imprese che richiedono il rilascio di una licenza e fissato sulla base dell'effettivo carico di lavoro dell'autorità preposta al rilascio delle licenze. Se i diritti di licenza superano i 5 000 EUR, l'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce il numero di ore di lavoro impiegate e le spese nella nota di pagamento relativa ai diritti.

(10) Nel tentativo di creare eque condizioni di concorrenza tra le imprese ferroviarie, la direttiva 2012/34/UE ha abrogato alcune disposizioni che non sono compatibili con un miglioramento delle condizioni di mercato, secondo le quali le imprese ferroviarie sono tenute a essere assicurate o a disporre di adeguate garanzie a condizioni di mercato. Le autorità preposte alla concessione delle licenze dovrebbero essere invitate a verificare l'attuazione delle condizioni modificate in cooperazione con le altre autorità degli Stati membri.

(11) Il rilascio di una licenza a un'impresa ferroviaria non dovrebbe essere condizionato al possesso da parte di quest'ultima del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12) Le nuove imprese ferroviarie sono essenziali per la concorrenza, ma possono incontrare difficoltà di ordine pratico nel documentare la propria capacità finanziaria che consente loro di stabilire presupposti realistici per un periodo di 12 mesi in futuro a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE. Dato che i legislatori dell'UE hanno previsto la possibilità di una dimostrazione semplificata per determinati vettori aerei di piccole dimensioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la procedura per il rilascio di una licenza può tenere conto di tali difficoltà pratiche, semplificando la dimostrazione della capacità finanziaria delle imprese ferroviarie che richiedono una licenza.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/CE,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i dettagli in merito all'utilizzo di un modello comune di licenza. Esso stabilisce anche alcuni aspetti della procedura per il rilascio di una licenza.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «licenza» si intende il modello comune completato e debitamente firmato, quale stabilito negli allegati I e II del presente regolamento, da presentare all'Agenzia ferroviaria europea.

 

     Art. 3. Uso del modello comune di licenza

1. Le licenze rilasciate in conformità alle disposizioni del capo III della direttiva 2012/34/UE utilizzano il formato normalizzato di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

 

Nel caso in cui sia rilasciata una nuova licenza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze attribuisce il numero CE di notifica della licenza in conformità al sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), come stabilito nell'appendice 2 della decisione 2007/756/CE della Commissione (5).

 

Ogni volta che una licenza è rilasciata, modificata in modo rilevante, sospesa, revocata o sostituita da una licenza temporanea, l'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce una licenza sulla base di questo formato

 

2. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE le autorità preposte al rilascio delle licenze informano l'Agenzia ferroviaria europea, fornendo una copia della licenza, come stabilito nel protocollo di comunicazione tra loro concordato.

 

3. Le informazioni concernenti la copertura finanziaria per responsabilità civile di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE devono essere indicate nell'allegato della licenza, utilizzando il formato normalizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. L'autorità preposta al rilascio delle licenze acclude un allegato alla licenza. All'allegato viene attribuito il numero uno (1).

 

4. Tramite le informazioni fornite negli allegati relativi alla responsabilità, come stabilito nell'allegato II del presente regolamento l'autorità preposta al rilascio delle licenze in un determinato Stato membro o un gestore dell'infrastruttura possono controllare se la copertura della responsabilità civile adottata dall'impresa ferroviaria e approvata dalle altre autorità preposte al rilascio delle licenze è sufficiente in quello specifico Stato membro. Qualora ritenga che il livello di copertura sia insufficiente, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può chiedere all'impresa ferroviaria di sottoscrivere una copertura supplementare. L'impresa ferroviaria fornisce all'autorità preposta al rilascio delle licenze le informazioni richieste in merito alla propria copertura.

 

5. Quando ritiene consona la copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze ne informa l'Agenzia ferroviaria europea mediante l'aggiornamento di un allegato esistente trasmesso da un'autorità preposta al rilascio delle licenze del medesimo Stato membro o l'aggiunta di un altro allegato alla licenza, utilizzando il formato normalizzato del presente allegato II e attribuendo un numero progressivo (2, 3, 4 ecc.) a tale allegato.

 

6. Ciascun allegato relativo alla responsabilità indica l'importo, l'ambito di applicazione, ossia l'ambito di applicazione geografico o il tipo di servizi, nonché la data d'inizio e, se del caso, di scadenza della copertura. Il numero di notifica della licenza è indicato in ciascun allegato per stabilire un nesso chiaro con l'impresa ferroviaria titolare di licenza. L'autorità preposta al rilascio delle licenze prevede un aggiornamento dell'allegato, nel momento in cui è informata di una modifica alla copertura della responsabilità civile, e trasmette l'allegato dell'Agenzia ferroviaria europea.

 

     Art. 4. Diritti di licenza

Gli Stati membri possono prevedere diritti di licenza per l'esame di ciascuna domanda. I diritti di licenza si applicano senza discriminazioni.

 

     Art. 5. Determinati aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile

1. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica i livelli minimi obbligatori di copertura, anche se l'importo di tale copertura è previsto dalla normativa nazionale.

 

2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze non può chiedere che una copertura prenda effetto prima che l'impresa ferroviaria inizi le proprie operazioni ferroviarie.

 

3. Entro il 25 agosto 2015, l'autorità preposta che ha rilasciato la licenza chiede a tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza di dimostrare il livello e la portata della loro copertura relativa alla responsabilità civile in caso di incidenti, a meno che queste ultime abbiano stipulato una polizza assicurativa o l'autorità disponga già di tale informazione. L'autorità può anche chiedere tale dimostrazione alle imprese ferroviarie qualora dubiti che la loro copertura soddisfi i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE.

 

4. Se l'impresa non dimostra di essere adeguatamente assicurata, ma di godere delle debite garanzie di copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, se necessario previa consultazione dell'organismo di regolamentazione, verifica se le condizioni alle quali l'impresa ha ottenuto tali garanzie corrispondono alle condizioni di mercato che sarebbero state ottenute da qualsiasi altra impresa con lo stesso livello di idoneità finanziaria ed esposizione al rischio.

 

5. Se l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospende la licenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE o concede una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di detta direttiva, ne informa le altre autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a cui è risaputo che l'impresa ferroviaria ha appaltato dei servizi. Se dubita della compatibilità delle garanzie a copertura delle responsabilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può trasmettere le informazioni necessarie alle autorità competenti per il controllo di tali norme in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 6. Relazione con i certificati di sicurezza

1. La concessione di una licenza non può dipendere dall'impresa che detiene un certificato di sicurezza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE.

 

2. Se un'impresa detiene un certificato di sicurezza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze non verifica i requisiti di tale certificato al momento del rilascio della licenza.

 

     Art. 7. Determinati aspetti della procedura per il rilascio di una licenza

1. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica all'impresa che il fascicolo è completo o chiede informazioni supplementari. Tale termine può essere prorogato di due settimane in circostanze eccezionali e l'impresa deve esserne informata. Una volta ricevute le informazioni supplementari, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica entro un mese all'impresa se il fascicolo è completo.

 

2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze può richiedere solo i documenti di cui al capo III della direttiva 2012/34/UE o previsti dalla legislazione nazionale. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica un elenco di tutti i documenti e del loro contenuto e non richiede ulteriori documenti alle imprese. In caso di aggiornamento e pubblicazione dell'elenco, le imprese possono ancora far riferimento al precedente elenco per le domande da essi presentate prima dell'aggiornamento.

 

3. Nel caso di imprese con entrate annue derivanti da attività di trasporto ferroviario inferiori a 5 milioni di EUR, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può prendere in considerazione il requisito relativo alla sua capacità di rispettare gli impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, se l'impresa può dimostrare che il suo capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o a un importo concordato con l'organismo di regolamentazione. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica tale importo.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica a decorrere da 16 giugno 2015.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 37.

(3) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(4) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5) Decisione della Commissione 2007/756/CE, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(6) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

 

ALLEGATI

(Omissis)